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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine

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Capitolo 5: Aeromobili senza motore

Art. 24 Disposizioni applicabili

1 Agli atterraggi esterni di palloni, paracaduti, alianti da pendio e alianti si applicano soltanto gli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 17, 23 e 25.

2 Ai palloni si applicano inoltre gli articoli 18, 20 e 21 e agli alianti da pendio gli articoli 18, 20, 21 e 26.

Art. 25 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza

Gli atterraggi esterni sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche qualora non sia possibile raggiungere un aerodromo dove effettuare un atterraggio sicuro.

Art. 26 Norme d’esercizio per alianti da pendio

Ai fini della protezione della natura, le associazioni private elaborano in collaborazione con l’UFAC e l’UFAM norme d’esercizio per alianti da pendio.

Capitolo 6: Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Art. 27

1 Ai decolli e agli atterraggi di aeromobili con occupanti nell’ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche si applicano gli articoli 85–89 dell’ordinanza del 14 novembre 197315 sulla navigazione aerea.

2 Alle manifestazioni aeronautiche pubbliche a più di 1100 m di altitudine si applica altresì l’articolo 11 capoverso 5 della presente ordinanza.

Titolo terzo: Restrizioni per singole categorie di voli

Capitolo 1: Categorie

Art. 28

Gli atterraggi esterni sono classificati nelle seguenti categorie:

a. voli commerciali (capitolo 2):

1. atterraggi esterni nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo: (sezione 1);

2. atterraggi nell’ambito di voli a scopo di lavoro: (sezione 2);

b. voli non commerciali (capitolo 3);

c. categorie speciali (capitolo 4);

15 RS 748.01