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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine

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a. aiuti visivi come marcature o segnalazioni luminose;

b. maniche a vento;

c. piccole superfici d’atterraggio pavimentate e modifiche del terreno.

3 In particolare non sono ammessi:

a. edifici destinati in tutto o in parte all’aviazione;

b. posti fissi di rifornimento di carburante;

c. piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo;

d. piste con rivestimento duro.

Art. 19 Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi e delle aree

d’atterraggio in montagna

1 Lo stazionamento di aeromobili per più di 48 ore è vietato.

2 È consentito un periodo di stazionamento più lungo se l’aeromobile è stazionato per voli a scopo di lavoro nell’ambito di uno stesso incarico e nella stessa regione.

Art. 20 Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare

1 L’obbligo di ottenere un’autorizzazione edilizia è retto dall’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio (LPT) e dalle relative disposizioni d’esecuzione cantonali.

2 Sottostanno all’obbligo di pianificare di cui all’articolo 2 della legge sulla pianificazione del territorio le aree d’atterraggio esterne che hanno effetti notevoli sul territorio e sull’ambiente, in particolare quelle:

a. utilizzate in modo intenso ai fini dell’istruzione per più di un anno e a più riprese;

b. utilizzate in modo intenso e ripetuto per il carico e lo scarico di carichi.

3 L’autorizzazione edilizia necessita dell’accordo del proprietario fondiario e del Comune d’ubicazione.

Art. 21 Procedura di autorizzazione edilizia

1 L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto di costruzione alla presente ordinanza. Non è previsto l’esame specifico della navigazione aerea in relazione a una domanda di costruzione.

2 L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia notifica le proprie decisioni all’ARE, all’UFAM e all’UFAC.

7 SR 700