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Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 17 pagine
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Sezione 2: Prescrizioni ambientali
Art. 22 Precauzioni
A tutela della sicurezza dell’aviazione, il comandante fissa le traiettorie e le quote di volo in modo da non creare inconvenienti eccessivi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e le zone protette di cui all’articolo 23.
Art. 23 Restrizioni nelle zone protette
1 Gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:
a. zone centrali dei parchi nazionali di cui all’articolo 23e lettera a della legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio;
b. torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 19919 sulle torbiere alte;
c. riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 21 gennaio 199110 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori;
d. paludi d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1994 sulle paludi11;
e. zone golenali d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199212 sulle zone golenali;
f. bandite federali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 settembre 199113 sulle bandite federali.
2 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli a scopo di lavoro sono vietati nelle bandite federali soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio.
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare restrizioni di decollo e d’atterraggio per proteggere altre zone particolarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.
4 Ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare, in relazione agli atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili, restrizioni concernenti il sorvolo di determinate aree protette di cui ai capoversi 1 o 3.
5 Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nella carta degli ostacoli alla navigazione aerea14.
8RS 451
9 RS 451.32
10 RS 922.32
11 RS 451.33
12 RS 451.31
13 RS 922.31
14 La carta degli ostacoli alla navigazione aerea può essere ottenuta presso l’Ufficio federale di topografia.