Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 16 pagine
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Ingresso e articolo 1 – Campo d’applicazione
Dall'ingresso scaturisce che l’ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo si basa sugli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. L’articolo 2 capoverso 3 precisa che il Consiglio federale deve in particolare emanare disposizioni relative alle caratteristiche e alla ventilazione delle sale fumatori e disciplinare la situazione nei luoghi di residenza coatta e negli stabilimenti di residenza permanente o prolungata. L’articolo 6 capoverso 1 della legge incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione della legge federale.
Il campo d’applicazione dell’ordinanza d’esecuzione sancisce innanzitutto il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone ancorato all’articolo 2 capoverso 1 della legge (lett. a): l’ordinanza conferma e precisa quindi il principio del divieto di fumare.
Successivamente e conformemente all’articolo 2 capoverso 3 della legge, l’ordinanza disciplina le caratteristiche delle sale fumatori e i requisiti per la loro ventilazione (lett. b) nonché le deroghe per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata (lett. e).
Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge sono infine disciplinati i requisiti applicabili agli esercizi pubblici per fumatori (lett. c) e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter impiegare lavoratori in sale ed esercizi pubblici per fumatori (lett. d).
Articolo 2 – Divieto di fumare e protezione contro il fumo passivo
Capoverso 1
Questo articolo concretizza il divieto generale di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Il verbo «fumare» va inteso come il fatto di accendere o bruciare qualsiasi prodotto destinato a essere fumato, il che comprende non solo i prodotti del tabacco, ma anche i succedanei del tabacco e la canapa.
Per garantire un’applicazione uniforme della legge e assicurare la comprensione corretta del campo d’applicazione, l’ordinanza d’esecuzione definisce le nozioni di «accessibile al pubblico», «luogo di lavoro per più persone» e «spazio chiuso».
Sono accessibili al pubblico tutti i luoghi il cui accesso non è riservato a determinate persone, ma è aperto sostanzialmente a chiunque. I settori dei luoghi di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge accessibili solo a determinati lavoratori non sono considerati spazi accessibili al pubblico, bensì luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro per più persone rientrano nel campo d’applicazione della legge.
La definizione di «luogo di lavoro per più persone» si basa sulla legislazione sul lavoro e in particolare sull’articolo 18 capoverso 5 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20008 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). Secondo questa disposizione, per luogo di lavoro s’intende «qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli». La nozione di «luogo di lavoro per più persone» va interpretata in senso lato e comprende segnatamente gli uffici condivisi o utilizzati da più persone (anche se non simultaneamente), i corridoi, le caffetterie e tutti gli altri spazi comuni (ad esempio le sale riunioni, i servizi, l’atrio e le scale). Un ufficio utilizzato sostanzialmente da un’unica persona, che però vi riceve regolarmente altre persone per riunioni, non è più con-
8 RS 822.111