Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 16 pagine
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bar.11 L’esperienza mostra che molti fumatori preferiscono stare negli spazi non fumatori e spostarsi nelle sale fumatori solo temporaneamente per consumare i loro prodotti del tabacco. Per questi motivi, il capoverso 4 dell’ordinanza fissa la quota di superficie delle sale fumatori a non oltre un terzo della superficie di mescita (lett. a).
Siccome non può essere garantita una qualità dell’aria accettabile neanche con l’installazione di un impianto di ventilazione che soddisfa i requisiti stabiliti dal presente articolo, l’unica soluzione per tutelare la salute dei lavoratori sta nel limitare il loro orario di lavoro nella sala fumatori, prevedendo che non vi sia nessun banco di mescita nella sala fumatori (lett. b).
Per evitare di attirare i clienti nello spazio fumatori, il gerente non è autorizzato a praticarvi prezzi più bassi o a stabilire orari di apertura più lunghi né a proporre prodotti non offerti nel resto dell’esercizio (lett. c).
Articolo 4 – Requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori
Capoverso 1
All’articolo 3, la legge prevede che, a determinate condizioni, le imprese della ristorazione possano essere autorizzate in quanto esercizi pubblici per fumatori. L’articolo 4 dell’ordinanza descrive i requisiti che devono soddisfare tali locali per fumatori. Gli esercizi pubblici per fumatori devono essere autorizzati da un’autorità cantonale, su richiesta. I Cantoni stabiliscono l’organizzazione e la procedura di autorizzazione e sono competenti in materia.
La legge prevede che la superficie totale accessibile al pubblico degli esercizi pubblici per fumatori non può superare 80 metri quadrati. Rientrano in questa superficie totale tutti gli spazi accessibili ai clienti, compreso l’atrio d’ingresso, il guardaroba e i servizi (lett. a). La cucina, invece, di norma non è accessibile ai clienti. Per il calcolo della superficie è determinante la superficie al suolo dei locali secondo il progetto di costruzione, indipendentemente dall’arredamento installato. La disposizione si riferisce agli spazi interni chiusi (ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza): sono escluse ad esempio le terrazze aperte. Per il resto sarà compito dell’autorità esecutiva decidere di volta in volta cosa rientra nella superficie accessibile di 80 metri quadrati.
Tra le condizioni essenziali, la legge stabilisce che gli esercizi in questione devono «disporre di una ventilazione adeguata». Nella versione tedesca della legge vi è una differenza rispetto al requisito delle sale fumatori, che devono essere dotate di «sufficiente ventilazione». Nella versione francese della legge si parla in entrambi i casi di «ventilazione adeguata». Dalle deliberazioni parlamentari emerge chiaramente che per «ventilazione adeguata» s’intende la presenza o l’installazione di un impianto di ventilazione. Nei colloqui con gli esperti sulle proposte di lavoro concernenti la presente ordinanza vi era un consenso sul fatto che i requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori e per la sale fumatori devono essere sostanzialmente gli stessi e orientarsi allo stato della tecnica. Come indicato nei commenti all’articolo 3 e all’allegato 1, gli spazi in cui si fuma dovrebbero essere aerati con quantità di aria irrealisticamente grandi per garantire una qualità dell’aria accettabile dal profilo sanitario. Quale requisito minimo per la ventilazione degli esercizi pubblici per fumatori, analogamente alle sale fumatori è pertanto previsto l’obbligo di installare un impianto meccanico di ventilazione (lett. b), che sia realizzato in modo da corrispondere allo stato della tecnica per una buona qualità dell’aria all’interno degli esercizi non fumatori. I requisiti tecnici essenziali per gli impianti di ventilazione sono riportati nell’allegato 2 dell’ordinanza.
11 Krebs H et al. (2008). Werbe- und Verkaufseinschränkungen für Tabakwaren, höhere Zigarettenpreise und Rauchverbote: Einstellungen der Schweizer Bevölkerung 2006/07. Zurigo: Universität Zürich.