Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 16 pagine
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L’impiego di personale di pulizie in sale ed esercizi pubblici per fumatori non è disciplinato dall’ordinanza. È tuttavia auspicabile che il personale di pulizie non debba pulire gli spazi immediatamente dopo la chiusura e che le sale e gli esercizi pubblici per fumatori siano ventilati il più possibile prima che il personale di pulizie inizi il suo lavoro.
Capoverso 2
Secondo le prescrizioni generali della legge, negli spazi interni adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare e nelle sale fumatori per principio non possono essere impiegati lavoratori. Questa regolamentazione può creare difficoltà all’industria del tabacco, che deve avere la possibilità di testare i suoi prodotti e svolgere attività di ricerca e sviluppo su prodotti del tabacco, nonché eventualmente ai laboratori cantonali, che devono poter effettuare test sul fumo nel quadro delle loro attività d'esecuzione. Siccome il fatto di vietare a dei lavoratori di fumare all’interno di un fumoir per scopi sperimentali va oltre lo scopo della legge e un divieto del genere non è mai stato menzionato durante le deliberazioni in Parlamento, è possibile inserire nell’ordinanza una regolamentazione speciale, che autorizza l’impiego di lavoratori in sale fumatori a condizione che sia indispensabile fumare per valutare prodotti del tabacco. Gli interessati devono inoltre avere acconsentito per iscritto a tale attività. In ogni caso, tale impiego deve avvenire in spazi che corrispondono ai requisiti per le sale fumatori, in modo da evitare di mettere in pericolo terzi estranei.
Capoverso 3
La protezione delle donne incinte, delle madri che allattano nonché dei minori di 18 anni che lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione è ancorata nella legge sul lavoro e nelle relative ordinanze13. La presente disposizione deve garantire che queste disposizioni di protezione speciali siano rispettate anche in caso di impiego nelle sale fumatori di imprese del settore alberghiero e della ristorazione e negli esercizi pubblici per fumatori. Siccome di norma anche con la ventilazione prescritta il lavoro nelle sale o negli esercizi pubblici per fumatori va considerato pericoloso per la salute ai sensi delle disposizioni della legislazione sul lavoro14 applicabili, concretamente ciò significa quanto segue: il datore di lavoro non può impiegare le persone menzionate sopra in sale ed esercizi pubblici per fumatori malgrado il loro consenso. Una donna che apprende di essere incinta può revocare un eventuale consenso in qualsiasi momento. Se il datore di lavoro di una donna incinta o di una madre che allatta, che non può lavorare in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori, non è in grado di offrirle un lavoro alternativo equivalente, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del salario ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 LL.
Non bisogna infine dimenticare che l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo autorizza l’impiego di lavoratori nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione solo a titolo eccezionale. Oltre alle prescrizioni dell’articolo 5, l’ordinanza contiene disposizioni di protezione volte a tutelare il carattere eccezionale soprattutto all’articolo 3 capoverso 4 (limitazione della grandezza delle sale fumatori, nessuna utilizzazione di banchi di mescita e orari di apertura non più lunghi).
Articolo 6 – Stabilimenti speciali
Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge, il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata.
13 La protezione della maternità è disciplinata nell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) e nell’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52), la protezione dei giovani lavoratori durante l’esercizio di lavori pericolosi nell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115) e nell’ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2).
14 Per le donne incinte e le madri che allattano in particolare art. 62 OLL 1 nonché art. 13 dell’ordinanza sulla protezione della maternità; per i giovani in particolare art. 4 OLL 5 nonché art. 1 lett. f dell’ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani.