Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Deve essere garantito che l’aria fumosa degli esercizi pubblici per fumatori non passi in altri spazi (lett. c). Il fumo non deve sconfinare ad esempio nelle scale, da dove può essere trasportato in altri spazi dell’edificio, come locali abitati o locali di altri esercizi.
Capoverso 2
L’articolo 3 capoverso 2 della legge chiede che gli esercizi pubblici per fumatori siano facilmente riconoscibili dall’esterno in quanto locali per fumatori. Nel disciplinare la designazione, i Cantoni sono sostanzialmente liberi. L’ordinanza chiede esclusivamente che gli esercizi pubblici per fumatori siano designati in quanto tali chiaramente e in un punto ben visibile all’ingresso. La designazione non deve avere carattere pubblicitario: in altre parole deve essere neutra e obiettiva.
Capoverso 3
Per motivi economici, ai sensi della legge devono essere consentite deroghe al divieto di fumare per le piccole imprese della ristorazione. Gli spazi o gli esercizi adibiti prevalentemente al vitto nel luogo di lavoro, come ad esempio i ristoranti per il personale o le mense, non rientrano invece nella deroga. Bisogna garantire che i lavoratori non fumatori possano consumare i pasti in un ambiente senza fumo. Sono esclusi dalla regolamentazione derogatoria anche gli esercizi la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione (ad esempio i caffè nei grandi magazzini o nei musei, gli Internet café o i distributori di benzina con una mescita). Anche i clienti di tali stabilimenti devono avere la possibilità di consumare pasti senza essere infastiditi dal fumo. Questi esercizi non possono quindi essere gestiti come esercizi pubblici per fumatori. Possono tuttavia creare una sala fumatori servita – se sono soddisfatte le condizioni della legge e dell’ordinanza.
Articolo 5 – Protezione dei lavoratori
Capoverso 1
Questa disposizione stabilisce che nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e negli esercizi pubblici per fumatori possano essere impiegati unicamente lavoratori che hanno acconsentito per scritto a tale impiego. Questa precisazione si è resa necessaria perché la formulazione nella legge federale, secondo cui il consenso deve essere espresso «nel contratto di lavoro», va chiarita. Secondo le disposizioni del codice delle obbligazioni (CO, RS 220), per essere valido il contratto individuale di lavoro non richiede una forma speciale, a meno che la legge non disponga altrimenti12 (art. 320 cpv. 1 CO). Nella pratica attuale, nel settore della ristorazione sono stipulati anche contratti di lavoro individuali a voce, benché il corrispondente contratto collettivo nazionale mantello raccomandi la forma scritta. Non vi sono elementi concreti per dire che tramite la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo il Parlamento volesse introdurre la forma scritta per tutti i contratti di lavoro individuali nel settore della ristorazione in cui è previsto un impiego in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori. Bisogna pertanto partire dal presupposto che la legge federale richiede la forma scritta per la dichiarazione del consenso, ma non che l’intero contratto abbia sempre bisogno della forma scritta. Anche in futuro, nel settore della ristorazione sarà quindi sostanzialmente possibile stipulare oralmente contratti di lavoro individuali. Il consenso all’impiego in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori deve tuttavia sempre essere rilasciato per iscritto.
Il requisito del consenso scritto si applica integralmente a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo. I contratti di lavoro individuali preesistenti vanno completati di conseguenza se è previsto un impiego dei dipendenti in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori.
12 Ai sensi dell’articolo 344a capoverso 1 CO, ad esempio, il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.