Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva CNL economia domestica

e le indennità per i giorni festivi. Il CCSI vi aggiunge la tredicesima mensilità e l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario.

- L’AUSL, TI e JU propongono che la Confederazione fissi una banda di oscillazione entro

la quale i Cantoni possano fissare i livelli salariali minimi. Le CT cantonali sarebbero poi incaricate di effettuare valutazioni più aderenti alla realtà o di suggerire correttivi in un secondo tempo. TI propone di ridurre il salario minimo del 10% per quanto lo riguarda. Questa differenza salariale è riscontrabile anche in diversi altri rami tra il Ticino e il resto della Svizzera.

- La DOK chiede che i salari minimi del CNL siano armonizzati con i versamenti delle

prestazioni complementari. Per un collaboratore domestico è versato a titolo di prestazioni complementari un importo massimo di 25 franchi all’ora, incluse le indennità di vacanza e le prestazioni sociali del datore di lavoro, il che non basta a coprire il salario minimo di un lavoratore domestico con AFC. Nel CNL non è disciplinata neppure la retribuzione del lavoro notturno.

3.2.8 Art. 6: Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa

L’USC e l’USDCR propongono di applicare questa disposizione in caso di capacità di rendimento compromessa in generale e non soltanto per motivi di salute.

Per l’AUSL e BL, lo scopo della disposizione è condivisibile, ma la formulazione proposta offre facilmente la possibilità di correggere i salari minimi verso il basso. Contrariamente a quanto avviene per i CCL di obbligatorietà generale, sono le parti stesse a stabilire le conseguenze di un problema di salute sul salario. Se la disposizione dovesse essere mantenuta, sarebbe necessario istituire un organo di controllo.

BS, il Sit, la cgas e la CSP indicano che la formulazione scelta permette rivedere i salari minimi verso il basso senza grandi difficoltà. Per BS, resta da chiarire, in particolare, ciò che si intende per capacità di rendimento compromessa per motivi di salute e chi stabilisce il salario. Nell’ambito dei CCL di obbligatorietà generale le deroghe ai salari minimi sono stabilite dalle commissioni paritetiche, mentre un organo simile non esiste per i CNL. Secondo SH, questa disposizione apre le porte a una violazione sistematica dei salari minimi, in quanto non è menzionato alcun criterio pratico per derogare al salario minimo. Il Sit e la cgas propongono la seguente aggiunta: “… i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa e che partecipano a un programma di reinserimento o a un programma statale o approvato dallo Stato”.

La DOK si dichiara espressamente d’accordo con la regolamentazione. Bisogna impedire che salari minimi legali che non possono essere adeguati alla capacità di rendimento mettano a rischio dei posti di lavoro. Essa approva anche il fatto che le deroghe al salario minimo si fondino su un accordo scritto.

3.2.9 Art. 7: Salario in natura

La CSP approva la fissazione nell’ordinanza di un limite massimo per le prestazioni in natura. Questa disposizione è importante soprattutto per i lavoratori che devono rimanere a disposizione 24 ore su 24 per fornire assistenza e cure.

3.2.10 Osservazioni relative all’esecuzione del CNL

Per AI, AR e la CT AR, non è chiaro quale CT (federale o cantonale) sia responsabile dell’esecuzione, ossia dei controlli e del sanzionamento in caso di violazioni del CNL federale. Essi fanno notare che spesso la CT non è a conoscenza dei rapporti di lavoro e quindi non ha alcuna possibilità di controllo.

Molti partecipanti considerano sconcertante l’assenza di mezzi per imporre d’ufficio i salari minimi ai datori di lavoro svizzeri. Se i Cantoni non hanno la competenza di pronunciare

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