Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva CNL economia domestica
1. Contesto
1.1 Quadro giuridico
Secondo l’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO), l’autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro (CNL) che preveda salari minimi. L’adozione di un CNL è subordinata, da un lato, all’esistenza di un’offerta ripetuta e abusiva di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e, dall’altro, all’assenza di contratti collettivi di lavoro contenenti norme sui salari minimi che possano essere dichiarate di obbligatorietà generale. Il Consiglio federale è competente per stabilire i CNL con un campo d’applicazione esteso al territorio di più Cantoni (in analogia con l’art. 359a CO).
Inoltre, in base all’articolo 359 CO, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei CNL per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, che devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. Questi CNL hanno carattere dispositivo ed è possibile derogarvi tramite accordi individuali (art. 360 CO). Attualmente quasi tutti i Cantoni dispongono di CNL per l’economia domestica e l’agricoltura.
1.2 Richiesta della Commissione tripartita della Confederazione di adottare un CNL per il personale domestico
La Commissione tripartita della Confederazione (CT della Confederazione) per l’esecuzione delle misure di accompagnamento (FlaM) è l’autorità di vigilanza del mercato del lavoro a livello federale (art. 360b CO). Nel 2008 la CT della Confederazione ha commissionato all’Observatoire Universitaire de l’Emploi del Cantone di Ginevra uno studio sulle condizioni di lavoro nell’economia domestica. Lo studio, condotto sotto la direzione del professor Yves Flückiger (studio Flückiger), è giunto alla conclusione che in molti dei casi osservati i salari offerti nell’economia domestica sono inferiori a quelli usuali per il ramo. Inoltre, indica che in generale i salari nell’economia domestica sono più bassi di quelli versati in altri rami con attività paragonabili. I risultati dello studio sono confermati da osservazioni dei Cantoni da cui emerge che sempre più persone provenienti da Paesi a bassi salari vengono impiegate per svolgere lavori domestici nelle economie domestiche private. Queste persone sono spesso disposte a lavorare in Svizzera a salari molto bassi e/o per molte ore al giorno. Alla luce di quanto precede, il 21 novembre 2008 la CT della Confederazione ha deciso di chiedere al Consiglio federale di adottare un CNL per l’economia domestica. In vista della graduale apertura del mercato del lavoro ai nuovi Stati membri dell’UE, la CT della Confederazione ritiene giustificato disciplinare i rapporti di lavoro delle persone impiegate nelle economie domestiche private nell’ambito di un CNL che preveda salari minimi vincolanti.
Il 13 novembre 2009 la CT della Confederazione ha approvato un progetto di CNL all’attenzione del Consiglio federale. Il progetto prevede che il CNL sia applicato ai rapporti di lavoro delle persone che svolgono attività di economia domestica per almeno cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro.
2. Indagine conoscitiva
Il progetto di CNL per il personale domestico è stato sottoposto alle cerchie interessate nell’ambito di un’indagine conoscitiva svoltasi dal 2 aprile al 10 maggio 2010. La lista dei destinatari è riportata in allegato.
In totale sono pervenuti 68 pareri, suddivisi come segue:
26 pareri di Governi cantonali: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, ZG
4 pareri di unità amministrative cantonali, associazioni e commissioni tripartite: