Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 13 pagine
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- Infine nella concessione di un permesso di dimora devono essere calcolati retroattivamente i soggiorni di formazione se la persona che inoltra la domanda è stata in possesso di un permesso duraturo per due anni senza interruzione.
3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
Art. 21 cpv. 3 (nuovo)
I capoversi 1 e 2 all'articolo 21 rimangono invariati. Prescrivono che agli stranieri sia permessa l'attività lucrativa solo se viene dimostrato che non è stato possibile trovare candidati idonei provenienti dal mercato interno o cittadini di Paesi con i quali è stata conclusa una convenzione di libero passaggio.
Al capoverso 3 la nuova disposizione di legge prevede che per gli stranieri con un diploma di scuola professionale o universitario svizzero è possibile derogare dal principio di priorità della manodopera nazionale o proveniente da Paesi UE o AELS a condizione che esista un elevato interesse scientifico o economico per l'attività lucrativa. In tal caso il datore di lavoro non è più tenuto a provare di aver cercato invano altri candidati.
Sussiste un elevato interesse economico per un'attività lucrativa quando sul mercato di lavoro c'è richiesta comprovata per la relativa attività. In questo modo si garantisce che la disposizione d'eccezione viene applicata solo quando in un determinato settore manca veramente la manodopera e l'attività non può essere svolta da disoccupati provenienti dal mercato interno o di un Paese UE o AELS.
Ciò corrisponde alla disposizione d'ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 47 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA). Il Consiglio federale si è fondato sulla competenza di prevedere eccezioni alle condizioni di ammissione e di disciplinare la valutazione della priorità in modo più preciso (art. 21 LStr e art. 30 cpv. 1 lett. g e i nonché cpv. 2 LStr).
Con il nuovo capoverso 3 proposto non è più necessaria la delega di competenza al Consiglio federale di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera i, che pertanto può essere abrogata. Ciò vale anche per l'articolo 47 OASA.
L'articolo 23 capoverso 3 LStr prevede una disposizione legale analoga sulle eccezioni alle condizioni personali di ammissione.
Art. 27 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis (nuovo)
Al capoverso 1 lettera d si rinuncia alla "partenza garantita" quale condizione posta finora alla concessione di permessi di soggiorno per formazioni in Svizzera. L'attuale formulazione ha in parte dato adito a malintesi. Una volta terminati con successo gli studi, ai sensi del diritto vigente è possibile assumere un incarico in Svizzera se sono soddisfatte le condizioni di ammissione.
D'altra parte, con il capoverso 1 lettera d si intende ora chiarire che le persone interessate devono soddisfare i requisiti personali e formativi per gli studi scelti. Già