Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 13 pagine

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Heim, Hiltpold, Hodgers, Marra, Perrin, Schibli) e ha inoltrato all'Ufficio del Consiglio nazionale la relativa proposta che è stata approvata.

Al fine di attuare l'iniziativa parlamentare, la sottocommissione si è riunita tre volte. Alla prima seduta ha invitato ad un audit personalità scelte coinvolte nella questione. Nella successiva ha preso le decisioni politiche di fondo necessarie e durante la seduta del 29 aprile 2009 ha approvato all'unanimità il presente progetto di atto legislativo e di rapporto all'attenzione della relativa Commissione plenaria.

Durante la stessa seduta la sottocommissione ha deciso all'unanimità di sottoporre alla CIP un progetto di mozione commissionale per completare l'iniziativa (cfr. il capitolo 1.4.5).

1.4.2 Audizioni da parte della sottocommissione

Durante la seduta del 27 gennaio 2009 la sottocommissione ha sentito l'opinione dei gruppi di interesse scientifici e universitari e dei rappresentanti di un ufficio cantonale d'economia:

- Claude Comina, rappresentante del Netzwerk FUTURE, una comunità d'interessi di partner delle scuole universitarie, dell'economia e della politica che collaborano allo sviluppo dei settori della ricerca e dell'università in Svizzera, ha completato l'analisi riportata nella motivazione dell'iniziativa parlamentare; ha fatto notare che le condizioni di ammissione ad una formazione o un perfezionamento in Svizzera nel settore terziario sono già molto rigorose; numerosi scienziati interessati sono pertanto scoraggiati dall'inoltrare la richiesta sin dal primo contatto con determinate ambasciate elvetiche. Ostacolo insormontabile è l'articolo 27 capoverso 1 lettera d della legge sugli stranieri secondo il quale il permesso di dimora per un soggiorno di formazione e perfezionamento viene concesso solo se la partenza dello studente dalla Svizzera appare garantita. Inoltre, in applicazione della legge molti Cantoni chiedono un deposito – nel Cantone di Zurigo ammonta a 21 000 franchi – che soprattutto le persone interessate provenienti da Paesi economicamente meno sviluppati non possono permettersi. Di conseguenza, molti studenti altamente qualificati, ma con pochi mezzi finanziari, scelgono dunque sin dall'inizio un dottorato presso altre università di punta.

Il relatore ha inoltre criticato la disposizione di cui all'articolo 23 capoverso 3 OASA, che prevede l'autorizzazione di formazioni e perfezionamenti che durino al massimo otto anni, mentre la durata di un dottorato in genere è più lunga. Molti studenti provenienti da Paesi terzi iniziano il ciclo di studi ad un Politecnico con un corso di introduzione di un anno. Quindi hanno bisogno in media di tre anni per un bachelor e altri due per un master. Per un dottorato è necessario prevedere ulteriori quattro anni. Poiché questi tempi oltrepassano i limiti imposti dall'ordinanza, gli interessati sono spesso costretti ad affrontare le autorità per gli stranieri poco prima di terminare gli studi al fine di evitare l'espulsione.

Infine, spesso per gli interessati anche il passaggio dallo studio al mondo del lavoro si rivela problematico poiché molti – ben sapendo di dover lasciare la Svizzera al termine degli studi – reputano senza speranza la situazione, rinunciano ad inoltrare la richiesta di permesso di dimora cercando sbocchi altrove. Le