Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 13 pagine

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altro Paese parte al trattato, indipendentemente dal Paese in cui è stata seguita la formazione.

Normativa per cittadini di Paesi terzi nell'UE

Una direttiva dell'UE, non vincolante per la Svizzera, disciplina le condizioni di entrata e soggiorno per cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio o volontariato (Direttiva 2004/114/CE). Non prevede disposizioni sulla prosecuzione del soggiorno di cittadini di Paesi terzi in un Paese membro dell'EU al termine di una formazione.

Come la Svizzera, anche l'Unione europea prevede agevolazioni per l'ammissione della manodopera qualificata necessaria proveniente da Paesi terzi:

una direttiva dell'UE non vincolante per la Svizzera prevede una procedura particolare per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi che partecipano a ricerche scientifiche (Direttiva 2005/71/CE) e ne promuove l'ammissione per determinati istituti di ricerca riconosciuti. Gli scienziati ammessi ricevono inoltre determinati diritti riguardanti il soggiorno, le condizioni di lavoro e la mobilità all'interno dell'Unione europea.

Un'altra direttiva dell'UE controllerà in futuro l'immigrazione di manodopera altamente qualificata nell'UE ed il relativo status giuridico (direttiva "Blue-Card"; Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; 2007/0228). Si applica a cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un'occupazione altamente qualificata nell'UE e a quelli che soggiornano già legittimamente in un Paese membro dell'UE, ad esempio come studenti, e desiderano rimanervi.

Ai sensi della proposta di direttiva, prima di decidere in merito ad una domanda di concessione di un permesso di soggiorno ("Blue Card"), i Paesi membri possono valutare la situazione sul mercato del lavoro. In primo luogo tengono conto della manodopera nazionale e degli stranieri che rientrano nelle convenzioni di libera circolazione secondo le procedure esistenti. Gli Stati membri continuano dunque a decidere nel singolo caso autonomamente se sussiste il fabbisogno di manodopera altamente qualificata proveniente da Paesi terzi.

Normativa in Germania

In Germania, al termine degli studi il permesso di soggiorno di cittadini di Paesi terzi può essere prolungato fino ad un anno per permettere la ricerca di un posto di lavoro adeguato. Tuttavia, ricevere un permesso per esercitare un'attività lucrativa non è un diritto. Valgono le condizioni generali di ammissione per i lavoratori cittadini di un Paese terzo (§16 comma 3 della legge su soggiorno, attività lavorativa e integrazione di stranieri sul territorio federale).

6 Costituzionalità e legalità

Il presente testo si fonda sull'articolo 121 capoverso 1 Cost. Rientra nelle competenze della Confederazione legiferare su entrata, uscita, dimora e domicilio degli stranieri.