Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 13 pagine
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formazione, se trovano un datore di lavoro in Svizzera o se dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il soggiorno.
Anche le persone provenienti da Paesi terzi e in possesso di un diploma universitario svizzero in genere ottengono un permesso di dimora secondo le disposizioni vigenti se trovano un posto conforme alla formazione ricevuta e se sussiste una dimostrata penuria di manodopera locale per l'attività scelta. In caso contrario, la manodopera locale idonea o quella proveniente da Paesi UE o AELS ha la priorità (art. 21 LStr). Determinanti sono gli interessi economici della Svizzera.
Dall'entrata in vigore della legge sugli stranieri il 1° gennaio 2008 non è più necessario controllare questa priorità se una persona proveniente da un Paese terzo ha terminato gli studi in Svizzera e la sua attività presenta un elevato interesse scientifico (art. 30 cpv. 1 lett. i LStr). In questi casi i datori di lavoro non devono dunque più provare di aver cercato inutilmente altri candidati in Svizzera o nei Paesi UE/AELS. Questa agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2009 anche nel caso in cui l'attività lucrativa presenti un elevato interesse economico (art. 30 cpv. 1 lett. g e i LStr; art. 47 lett. a OASA).
Continua a restare in vigore la disposizione d'ordinanza secondo la quale in linea di principio vengono approvati solo formazioni e perfezionamenti che durano al massimo otto anni e le deroghe sono permesse solo in singoli casi motivati (art. 23 cpv. 3 OASA).
Nella prassi, i Cantoni prendono sempre una decisione preliminare che si rifà alle esigenze specifiche del mercato del lavoro. Devono sempre ponderare tra gli interessi della piazza economica e il rischio che queste persone possano gravare sulle istituzioni sociali in caso di recessione. Dopo la decisione preliminare dei Cantoni l'Ufficio federale della migrazione si limita ad una deliberazione di controllo allo scopo di raggiungere in tutta la Svizzera una prassi più o meno uguale. Se un Cantone interpreta in modo troppo rigoroso il diritto sugli stranieri, la Confederazione ha solo la possibilità di intervenire in modo "pacato", cioè con una raccomandazione positiva che però nella maggior parte dei casi viene accettata dalle autorità cantonali.
Durante i lavori di attuazione la CIP ha potuto constatare che le disposizioni determinanti della nuova legge sugli stranieri corrispondono ampiamente alle esigenze sia di una larga parte degli studenti stranieri e delle accademie sia dei datori di lavoro. Al contempo ha tuttavia constatato che la prassi amministrativa nei singoli Cantoni denota notevoli differenze e spesso si rivolge contro gli studenti ed i diplomati. Ritiene indispensabile rendere meno rigorosa la legge sugli stranieri dato che la piazza formativa ed economica svizzera non può aspettare che tutti i Cantoni applichino in modo uguale il diritto vigente, conformemente alle esigenze del gruppo a favore del quale si schiera l'iniziativa parlamentare.
1.4.5 Approvazione da parte della commissione plenaria
Durante la seduta del 19 giugno 2009 la commissione plenaria ha approvato, con una votazione provvisoria, il progetto di atto legislativo e rapporto della sottocommissione con 23 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione e ha avviato una procedura di consultazione con scadenza il 15 ottobre 2009.