Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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Allegato: Modifica del diritto vigente

In seguito alla presente ordinanza, l’ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; qui di seguito: ordinanza PA) dev’essere adattata di modo che sia possibile eseguire i diversi procedimenti in modo uguale dal punto di vista tecnico e gli utenti possano di regola usare la stessa infrastruttura per la trasmissione degli atti scritti a un tribunale o a un’altra autorità.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Nell’articolo 2 dell’ordinanza PA la definizione delle piattaforme riconosciute di trasmissione è adattata alle possibilità tecniche. Tali piattaforme possono essere utilizzate in entrambe le direzioni (trasmissione di atti scritti alle autorità e

notificazione di decisioni).

Art. 2a Procedura di riconoscimento

Nel quadro dell’attuazione sarà elaborato anche un catalogo d’esame comprendente esigenze funzionali e d’esercizio, in modo da permettere al DFGP di svolgere la procedura di riconoscimento nel modo più semplice possibile e in forma

standardizzata.

Art. 3 Ammissibilità

In futuro l’articolo 3 ordinanza PA statuirà che a partire dal 1° gennaio 2011 gli atti scritti potranno essere trasmessi per via elettronica a qualsiasi autorità

dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3

dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Di conseguenza la Confederazione rinuncia a limitare, fino al 31 dicembre 2016, a procedimenti dinanzi a determinate autorità la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti (disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 dell’ordinanza PA).

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale non fanno parte dell’Amministrazione federale. Affinché anch’essi possano partecipare alla

corrispondenza giuridica per via elettronica devono farsi iscrivere nella lista delle autorità che autorizzano la comunicazione per via elettronica e dichiarare

ammissibile la trasmissione per via elettronica di atti scritti nell’ambito di tutti i

procedimenti di loro competenza.

Art. 5 cpv. 3

Le comunicazioni mediante le piattaforme devono avvenire in forma criptata. Ciò permette di proteggere in modo appropriato i dati personali. In caso di invii non protetti, il criptaggio previsto dall’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza PA garantisce che nessun terzo non autorizzato possa venire a conoscenza di dati personali contenuti in un atto scritto trasmesso a un’autorità. Nel caso di comunicazione per semplice posta elettronica il mittente deve munire gli atti scritti di un codice di

criptaggio dell’autorità, affinché li possa decriptare solo quest’ultima. Il codice usato a tale scopo non dev’essere assegnato a una persona fisica concreta e può quindi