Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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deve essere esplicito: il fatto che una parte comunichi con l’autorità per via

elettronica, non significa che essa acconsenta (tacitamente) alla notificazione per via elettronica.

L’unica condizione formale è che il consenso dev’essere scritto oppure messo a verbale. In considerazione delle conseguenze della presunzione legale dell’articolo 10 capoverso 2 della presente ordinanza in combinazione con l’articolo 138

capoverso 3 lettera a CPC o con l’articolo 85 capoverso 4 lettera a CPP, l’onere della prova concernente la concessione del consenso è a carico dell’autorità. Il termine «forma scritta» non corrisponde alla forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO poiché il consenso non deve essere firmato. Tuttavia deve avvenire in una forma che

consenta la documentazione su testo. È quindi sufficiente anche il consenso con un semplice messaggio di posta elettronica.

A differenza di quanto previsto dal Tribunale federale nell’articolo 3 capoverso 2 RCETF, l’iscrizione in una piattaforma di trasmissione non vale quale assenso alla notificazione per via elettronica.

Secondo il capoverso 1 lettera a il consenso deve riferirsi al procedimento in

questione oppure deve essere dato in generale nei confronti di una determinata autorità. In tal modo le persone che si ritrovano spesso a essere parti in un

procedimento dinanzi alla stessa autorità o che rappresentano regolarmente parti dinanzi a tale autorità, possono acconsentire in generale alla notificazione per via elettronica di comunicazioni da parte dell’autorità. La revoca del consenso è possibile in qualsiasi momento e ha effetto non appena comunicata all’autorità.

Affinché l’autorità possa proteggere debitamente i dati personali nell’ambito della comunicazione per via elettronica, secondo il capoverso 1 lettera b è permessa una comunicazione con un criptaggio personale. Ciò di norma avviene con il codice di cifratura pubblica del certificato del destinatario. L’autorità può tuttavia concordare con il destinatario altre procedure di trasmissione sicure, per esempio un codice d’accesso trasmesso per via separata (p.es. per sms o fax).

Art. 9 Modalità

Per la notificazione per via elettronica il capoverso 1 prevede di norma l’utilizzazione di una piattaforma riconosciuta di trasmissione. Infatti, con questo modo di

trasmissione è possibile determinare il momento in cui l’invio è disponibile per il destinatario. La comunicazione deve avvenire in modo criptato, al fine di garantire la protezione dei dati personali delle parti e di eventuali terzi. La cifratura può essere effettuata con il codice di cifratura pubblica del destinatario o con un altro mezzo di criptaggio, come ad esempio un canale sicuro che richiede una parola chiave.

Il capoverso 2 prescrive il formato PDF/A, definito dallo standard ISO 19005-1. Come le altre versioni PDF, questo formato ha il vantaggio che può essere letto da tutti i destinatari, indipendentemente dal sistema informatico utilizzato. Inoltre garantisce che le comunicazioni trasmesse possano essere archiviate a lungo termine sia dall’autorità che le ha inviate sia dai destinatari.

Infine il capoverso 3 statuisce che le autorità devono munire la comunicazione di una firma elettronica qualificata. I certificati qualificati necessari sono attualmente

disponibili gratuitamente presso tre prestatori riconosciuti. Oltre a QuoVadis,

Swisscom e SwissSign, anche l’Ufficio federale dell’informatica e della

telecomunicazione (UFIT) è un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione.

Tuttavia l’UFIT può offrire i suoi servizi a terzi soltanto nell’ambito dell’articolo 22