Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
devono essere inviati anche come file XML (art. 4 RCETF), usando i moduli messi a disposizioni sul suo sito Internet o sulla piattaforma di trasmissione.
Il capoverso 2 della presente disposizione permette al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di disciplinare in un’ordinanza esecutiva a sé stante i requisiti tecnici e organizzativi e il formato per la trasmissione di dati strutturati. Lo scopo sarà quello di elaborare uno schema XML per lo scambio di dati per via elettronica nell’ambito della giustizia. Stabilendo i pertinenti requisiti è possibile specificare gli interfaccia standard e installarli nel software o nelle applicazioni di giudici o avvocati.
Art. 6 Firma
Gli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP statuiscono che gli atti scritti comunicati alle autorità per via elettronica devono essere muniti di una «firma elettronica riconosciuta». Poiché il diritto federale
disciplina in senso stretto, nella legge sulla firma elettronica (FiEle), soltanto la firma elettronica qualificata, è considerata firma elettronica riconosciuta soltanto una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della FiEle (cfr. il
messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, pag. 3824).
Non si richiede soltanto una firma elettronica riconosciuta per i singoli atti scritti per i quali il diritto federale prevede la firma, bensì anche per la certificazione dell’intero invio trasmesso per via elettronica. L’esigenza della certificazione mediante firma elettronica qualificata non persegue l’obiettivo di inasprire le condizioni di validità per gli atti scritti, che, se fossero inviati per posta, non dovrebbero essere firmati. Con la certificazione s’intende piuttosto sfruttare la doppia funzione di tale firma. Infatti, una firma elettronica qualificata permette da un lato di identificare il mittente e, dall’altro, fornisce la garanzia della completezza e dell’autenticità dei documenti inviati.
Art. 7 Certificato
Secondo la legge sulla firma elettronica i privati possono rinunciare a far iscrivere il loro certificato nella lista del prestatore di servizi (art. 11 cpv. FiEle). In un caso del genere l’autorità non può verificare né il titolare del codice di firma utilizzato, né la validità del certificato. Affinché tale verifica possa essere effettuata, il mittente deve quindi allegare all’invio il suo certificato. È fatto salvo il caso in cui l’invio è effettuato tramite una piattaforma di trasmissione che conserva i certificati delle persone registrate.
Sezione 3: Comunicazione da parte di un’autorità
Art. 8 Consenso necessario
Gli articoli 139 capoverso 2 CPC, 34 capoverso 2 LEF e 86 CPC permettono alle autorità di effettuare le notificazioni alle parti per via elettronica. L’articolo 8 riprende la condizione stabilita nelle disposizioni summenzionate, secondo cui le parti devono acconsentire alla notificazione per via elettronica. L’articolo precisa che il consenso