Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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Sezione 4: Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento

Art. 12 Rete interna

Come già osservato nelle spiegazioni all’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza, il grande vantaggio della comunicazione per via elettronica consiste nel fatto che, se i dati del procedimento sono trasmessi in forma strutturata, il loro trattamento successivo può essere automatizzato. Ciò vale a maggior ragione per le procedure collettive secondo la LEF nel cui ambito sono trattate circa 2,5 milioni di domande d’esecuzione l’anno.

Nel cosiddetto progetto eLEF, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato uno schema XML per lo scambio elettronico dei dati in materia di esecuzione, definendo appositi interfaccia standard che sono stati installati nei software di uffici

d’esecuzione e di grossi creditori. L’UFG mette a disposizione gratuitamente sul sito www.eschkg.ch lo schema tecnico accompagnato da un’ampia documentazione.

Nella rete eLEF, da dicembre 2007, la Intrum Justitia AG ha scambiato con gli uffici d’esecuzione del Cantone di Friburgo i dati della procedura di introduzione in più di 2000 casi. Nel corso del 2009 e del 2010 la rete eLEF accoglierà progressivamente altri membri. Alla fine del 2009 la rete eLEF comprenderà uffici d’esecuzione che trattano un totale di circa 1 000 000 di domande d’esecuzione all’anno e grossi creditori che presentano un totale di più di 350 000 domande di esecuzione l’anno.

Mentre fino all’entrata in vigore della presente ordinanza i diritti e i doveri dei

partecipanti alla rete sono disciplinati in un accordo firmato da questi ultimi, in futuro l’articolo 12 permetterà al DFGP di stabilire in un’ordinanza esecutiva i presupposti tecnici e organizzativi nonché il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimento scambiano i dati sull’esecuzione e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso.

Inoltre il DFGP definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica da utilizzare. Attualmente si tratta di Sedex (acronimo per secure data exchange),

operativo dal 15 gennaio 2008. Questa piattaforma TIC è stata realizzata e testata nell’ambito dell’armonizzazione dei registri sotto la direzione dell’Ufficio federale di statistica. La piattaforma è gestita dall’Ufficio federale dell’informatica e della

telecomunicazione (UFIT) e, oltre a garantire uno scambio di dati sicuro tra i registri di persone della Confederazione e i registri cantonali e comunali degli abitanti,

costituisce uno strumento idoneo per le procedure collettive nell’ambito

dell’esecuzione e dei fallimenti.

Su Sedex è installata una casella postale per tutti i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimenti che partecipano alla rete eLEF (cpv. 3). L’invio alla casella postale di Sedex è considerato come primo tentativo di consegna ai sensi dell’articolo 138 capoverso 3 lettera a CPC; anche nella procedura di massa la comunicazione è considerata avvenuta nel momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è commentata nell’allegato.