Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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basarsi su un certificato che non adempie le condizioni dell’articolo 7 della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle, RS 943.03). Nella lista delle autorità deve essere indicato l’indirizzo dal quale può essere richiamato il certificato che contiene il codice di criptaggio (art. 4 cpv. 2 lett. f ordinanza PA). Il criptaggio non è tuttavia una condizione vincolante per la validità della comunicazione, in quanto si tratta di un obbligo d’ordine.

Art. 8a Notificazione successiva di decisioni per via elettronica

In analogia a quanto previsto per la nuova ordinanza, l’articolo 8a ordinanza PA introduce la possibilità di chiedere la notifica successiva per via elettronica se questa è avvenuta soltanto in forma cartacea.

Art. 12 Entrata in vigore

Per motivi di trasparenza con la revoca della limitazione del capoverso 2 si indica esplicitamente che la Confederazione rinuncia di limitare, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di trasmettere atti scritti alle autorità dell’Amministrazione federale centrale. Inoltre la limitazione temporale ancora valida per le autorità federali che non fanno parte dell’Amministrazione federale centrale sarà abrogata il 31 dicembre 2016.