Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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2. Conseguenze dell’ordinanza

In virtù delle disposizioni legali menzionate all’inizio, l’UFG parte dal presupposto che a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni esecutive in oggetto le autorità cantonali coinvolte saranno obbligate a recepire e trattare gli atti scritti trasmessi per via elettronica. Da qui nasce la necessità per tali autorità di gestire un’infrastruttura che permetta la ricezione di atti scritti per via elettronica.

Tale concezione è anche conforme alla strategia di e-government Svizzera.

Firmando la strategia anche i Cantoni hanno fornito una dichiarazione d’intenti (cfr. in particolare progetto A1.07 a-h «Ordinazione e ottenimento di estratti autenticati dei registri, attestazioni dello stato civile, copie di importanti atti e di decisioni

amministrative»): la Confederazione e i Cantoni intendono permettere ai privati di comunicare anche per via elettronica i loro atti scritti a tutte le autorità penali,

giudiziarie civili e in materia di LEF. Le parti hanno anche il diritto di ricevere le notificazioni per via elettronica, se vi hanno acconsentito conformemente alle

condizioni dell’articolo 8 (Consenso necessario) o se è stata presentata una

domanda per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni e

sentenze.

3. Principi dell’ordinanza

La struttura e il contenuto dell’ordinanza si fonda sull’ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; qui di seguito ordinanza PA), che è servita anche da punto di riferimento per la realizzazione (tecnica). Durante l’elaborazione è stata tuttavia anche esaminata la necessità di adattare l’ordinanza PA alle mutate

condizioni (tecniche).

Sebbene l’ordinanza presenti diverse divergenze dal RCETF (cfr. in particolare il commento agli art. 5 Formato e 8 Consenso necessario), anche il Tribunale federale ha scelto nel suo regolamento la piattaforma riconosciuta di trasmissione come metodo di fondo della comunicazione per via elettronica. Inoltre, il Tribunale federale ha già segnalato la sua disponibilità di sottoporre, dopo l’approvazione dell’ordinanza da parte del Consiglio federale, il suo regolamento a una verifica e di adattarlo nella misura del possibile all’ordinanza. Ciò permetterà in futuro di comunicare per via elettronica e con gli stessi mezzi tutti gli atti scritti nell’ambito di procedimenti

amministrativi della Confederazione, di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP nonché di procedimenti dinanzi al Tribunale federale.

Nella prima sezione l’ordinanza disciplina l’oggetto e il campo d’applicazione. Per le condizioni e l’autorizzazione delle piattaforme di trasmissione essa rinvia

all’ordinanza PA. Mentre la seconda sezione disciplina il formato da utilizzare per gli atti scritti trasmessi ai tribunali o alle autorità e i requisiti della firma elettronica, la terza sezione regola il modo in cui deve avvenire il consenso di una parte,

necessario per accogliere decisioni e sentenze anche in forma elettronica, nonché la forma e il modo in cui avviene la notificazione o è stabilito il momento della

notificazione. Dopo il disciplinamento della procedura collettiva nell’ambito