Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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dell’esecuzione e fallimento nella quarta sezione, nell’ultima sezione si trovano le disposizioni finali.

Per la modifica del diritto vigente (cfr. allegato) occorre in particolare osservare che con il nuovo articolo 3 dell’ordinanza PA la Confederazione rinuncia a limitare, fino al 31 dicembre 2016, a procedimenti dinanzi a determinate autorità la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti (disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 dell’ordinanza PA). A partire dal 1° gennaio 2011 si potranno

trasmettere per via elettronica gli atti scritti nell’ambito di procedimenti amministrativi a tutte le autorità dell’Amministrazione federale centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 1998

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Con questa modifica anche la Confederazione offre il suo contributo alla strategia di e-government Svizzera nel settore della giustizia.

Per spiegazioni più dettagliate in merito alle singole disposizioni si veda il numero 5 del presente rapporto esplicativo.

4. Ripercussioni finanziarie e sull’informatica

Sinora hanno presentato una domanda di riconoscimento provvisorio ai sensi

dell’articolo 11 ordinanza PA la Posta svizzera e la società PrivaSphere AG. Non appena sarà rilasciato il riconoscimento provvisorio e poi definitivo, oltre alla

piattaforma IncaMail, gestita dalla Posta e da impiegare nella comunicazione per via elettronica con il Tribunale federale, sarà a disposizione un’ulteriore piattaforma.

Possono presentare una domanda di riconoscimento anche altri prestatori.

I costi effettivi vanno negoziati direttamente con i prestatori e dipendono dall’entità delle comunicazioni e dal livello di comfort desiderato (uso della piattaforma di trasmissione come web service senza installazione, integrazione in singoli mail client o integrazione nel sistema di posta elettronica esistente). A titolo indicativo si

prevedono circa 1 000 franchi l’anno per tribunale o autorità. In tale cifra non sono compresi eventuali adattamenti delle applicazioni. D’altra parte sono previsti risparmi nell’ambito delle spese postali tradizionali e grazie all’ottimizzazione delle procedure interne delle autorità.

In seno all’Amministrazione federale o su suo incarico sono stati sviluppati diversi servizi informatici successivamente collaudati in progetti pilota. Sotto la guida del settore Informatica giuridica dell’Ufficio federale di giustizia, nel 2009 tali servizi saranno ulteriormente sviluppati per l’uso in serie, affinché nel 2010 possano essere messi a disposizione anche dei Cantoni. Ne fa ad esempio parte il cosiddetto

Document Delivery Service (DDS), impiegato per la trasmissione sicura per via elettronica degli estratti del casellario giudiziario. L’Open Source Code del DDS potrebbe essere ripreso dai Cantoni, implementato come applicazione nei loro sistemi informatici e riconosciuto per l’esercizio della piattaforma di trasmissione.

Nel complesso gli investimenti da fare saranno esigui e in ogni caso non

raggiungeranno la cifra prevista dieci anni fa all’inizio dei lavori legislativi.