Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine
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esempio l’accordo per un colloquio, anche se effettuate per via elettronica (p.es. per posta elettronica). Ciò non esclude che, se la forma di comunicazione descritta nell’ordinanza appare appropriata, non la si possa usare anche per queste
comunicazioni informali.
L’ordinanza non è applicabile alle comunicazioni scritte che non avvengono
nell’ambito di un procedimento (p.es. semplice richiesta di informazioni) e nemmeno alla comunicazione orale per via elettronica (Voice over IP).
Art. 2 Piattaforme riconosciute
Come metodo fondamentale per la trasmissione per via elettronica sia di atti scritti a un’autorità, sia di citazioni, decisioni e altre comunicazioni (comunicazioni),
l’ordinanza prevede l’invio tramite una piattaforma per la trasmissione sicura.
Rispetto alla normale posta elettronica (e-mail), una siffatta piattaforma di
trasmissione ha numerosi vantaggi. Permette in particolare di garantire la
confidenzialità e l’integrità degli atti scritti e delle comunicazioni e di comprovare l’ora precisa dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inviate tramite la piattaforma.
Per garantire la qualità della piattaforma, quest’ultima deve essere precedentemente riconosciuta. In tal modo si può evitare che ogni singola autorità debba verificare se una determinata piattaforma adempie le condizioni richieste nel singolo caso.
La procedura di riconoscimento e i requisiti dettagliati della piattaforma di
trasmissione sono disciplinati nell’ordinanza PA. Tutte le piattaforme già riconosciute in virtù dell’ordinanza PA possono essere utilizzate automaticamente anche per la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti secondo il CPC, la LEF e il CPP. In futuro le decisioni di riconoscimento del Dipartimento federale delle finanze DFF saranno valide per entrambe le ordinanze.
Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità
Art. 3 Atti scritti
Il termine «autorità» comprende i tribunali e altre autorità (p.es. uffici d’esecuzione o autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni).
Gli atti scritti non devono tuttavia essere inviati a indirizzi (di posta elettronica)
liberamente scelti, ad esempio di tribunali, bensì soltanto all’indirizzo indicato dalle autorità. In tal modo queste ultime hanno la possibilità di designare in maniera definitiva il canale d’invio, indicando un unico indirizzo d’entrata, ad esempio la cancelleria di un tribunale.
A differenza di quanto previsto dall’articolo 3 capoverso 1 RCETF, la presente ordinanza non prescrive alle parti coinvolte nel procedimento di iscriversi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, se desiderano trasmettere i loro atti scritti per via elettronica.
Art. 4 Lista
Affinché le parti coinvolte nel procedimento si possano informare in merito agli indirizzi per la comunicazione degli atti scritti definiti secondo l’articolo 3, la
Cancelleria federale sarà incaricata di tenere un elenco online. Sarà opportuno inserire tale lista delle autorità sul portale www.admin.ch.