Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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capoverso 3 dell’Ordinanza dell' 11 dicembre 2000 sull’organizzazione del

Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1).

Art. 10 Momento della notificazione

La disposizione definisce il momento in cui la notificazione per via elettronica è da considerarsi avvenuta, soprattutto nel caso in cui è effettuata mediante una

piattaforma di trasmissione riconosciuta. L’autorità mette a disposizione del

destinatario le comunicazioni e gli allegati in una casella di posta elettronica sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta; se il destinatario apre la casella e scarica la comunicazione, quest’ultima è da considerarsi notificata nel momento del download. L’articolo 10 trova applicazione anche nel caso in cui l’autorità invia la notificazione mediante un proprio server su cui sono installate caselle di posta elettronica a cui i destinatari possono accedere identificandosi, al fine di scaricare la notificazione che li concerne.

In analogia all’articolo 7 RCETF, la presente ordinanza disciplina l’applicazione della presunzione di notifica nel caso di comunicazione per via elettronica. Se il

destinatario è registrato sulla piattaforma di trasmissione, la sua casella di posta elettronica può essere paragonata alla sua buca delle lettere tradizionale: la messa a disposizione della notificazione nella casella di posta elettronica può essere

considerata come primo tentativo di invio. Da questo momento inizia a decorrere il termine di sette giorni, previsto dagli articoli 138 capoverso 3 lettera a CPC e 85 capoverso 4 lettera a CPP, necessario affinché la notificazione possa considerarsi legalmente avvenuta. Se invece il destinatario non è un cliente registrato sulla piattaforma di trasmissione, la comunicazione per mail secondo cui in una casella di posta elettronica a lui destinata è pronta una notificazione, non può essere

equiparata a un invito a ritirare la notificazione messa in una buca delle lettere tradizionale, poiché non vi è alcuna prova che la mail abbia raggiunto il destinatario fintanto che questi non abbia aperto la casella di posta elettronica per scaricare la notificazione.

Art. 11 Notificazione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica

In determinate circostanze una parte può avere la necessità di ricevere una

decisione o una sentenza per via elettronica, anche se il procedimento che ha condotto a tale decisione o sentenza non è stato effettuato per via elettronica e neanche la decisione è stata notificata per via elettronica ai sensi degli articoli 8-10 della presente ordinanza. In tal modo le parti hanno la possibilità di trasmettere la sentenza, munita di firma elettronica, per via elettronica all’autorità competente per il procedimento successivo, ad esempio a scopo di esecuzione oppure per chiedere la continuazione dell’esecuzione dopo il rigetto dell’opposizione. Affinché ciò possa avvenire è inoltre necessario che la dichiarazione di esecutività di norma richiesta per tale procedimento possa essere chiesta per via elettronica. In tali circostanze e se richiesto, la notificazione successiva per via elettronica deve perciò contenere anche un’attestazione del passaggio in giudicato o dell’esecutività della decisione o della sentenza.

Poiché in questo caso non si tratta più della notificazione della decisione, il cui momento esatto deve essere dimostrabile, l’invio mediante una piattaforma di

trasmissione riconosciuta è possibile, ma non necessaria. Già attualmente le copie di sentenze e le attestazioni del passaggio in giudicato vengono di regola inviate per posta normale.