Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/73: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento. Ordinanza concernente l'adattamento di ordinanze al Codice di diritto processuale civile svizzero · 13 pagine

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Art. 5 Formato

L’ordinanza prescrive l’uso del formato PDF per gli atti scritti e gli allegati. Si rinuncia tuttavia a indicare una determinata versione PDF, come ad esempio il Portable Document Format (PDF) v.1.4, caldamente raccomandato nel cosiddetto standard SAGA (cfr. Standard eCH-0014 «SAGA.ch» [Standard e architettura per applicazioni di egovernment Svizzera], che descrive in forma succinta le istruzioni per l’attuazione delle applicazioni di e-government in Svizzera).

Le applicazioni specifiche del formato PDF sono pubbliche e possono essere

utilizzate liberamente e gratuitamente (inclusa la creazione di documenti PDF con uno dei numerosi programmi scaricabili gratuitamente). Il formato può essere

utilizzato con tutti i sistemi informatici diffusi. Permette la creazione di file che

coincidono con i documenti originali e preserva le informazioni di questi ultimi – testo, disegni, immagini – indipendentemente dall’applicazione con cui sono stati creati. Il documento PDF può essere creato sia da un documento elettronico (ad es. in

formato Word) sia da un documento di carta scannerizzato (cfr. ad es. art. 180 cpv. 1 CPC secondo cui le parti coinvolte in un procedimento civile possono produrre anche una copia elettronica di un documento cartaceo).

Nella scelta del formato le autorità devono provvedere affinché sia possibile

l’archiviazione dei documenti loro trasmessi. A questo proposito occorre osservare che il formato PDF non garantisce un’archiviazione a lungo termine. È stata perciò sviluppata una variante PDF (PDF/A). Quando gli strumenti per installare questa variante saranno diffusi in modo sufficiente da permettere di esigere che i privati trasmettano i loro atti scritti e gli allegati in questo formato, l’ordinanza sarà adattata.

Se un documento trasmesso contiene un virus o un altro programma dannoso, di solito il contenuto della comunicazione è bloccato dal sistema di protezione e quindi non può essere letto.

Nel caso di documenti con rappresentazioni visive (immagini, grafici o piani) vi è il rischio che la lettura del documento sia possibile solo parzialmente, poiché i

documenti in questione sono spesso molto voluminosi. Di regola essi vengono perciò notevolmente compressi per la trasmissione via Internet. Ciò può impedire la stampa nel formato originale e renderne più difficile la visione allo schermo.

Se l’autorità non può leggere l’atto scritto o gli allegati oppure non può stamparli in un formato appropriato, può chiedere la produzione dei documenti in forma cartacea o impartire alla parte un termine breve per inviare ancora una volta l’atto scritto o gli allegati in un formato leggibile o con una specifica risoluzione minima. Secondo l’articolo 130 capoverso 3 CPC e l’articolo 110 capoverso 2 CPP l’autorità può inoltre ordinare che l’atto scritto e gli allegati siano in seguito prodotti in forma cartacea, se la parte ha trasmesso soltanto una copia per via elettronica. Non è tuttavia opportuno che un’autorità risponda con una formula standard «Per favore inviare atto scritto e allegati in forma cartacea» ogni volta che riceve un documento per via elettronica.

Grazie alla comunicazione per via elettronica, il successivo trattamento degli atti procedurali da parte dell’autorità risulta agevolato. In caso di dati strutturati il

vantaggio è ancora maggiore, poiché il rilevamento dei dati può essere

automatizzato. Per questo motivo il Tribunale federale prescrive che gli atti scritti