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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Art. 175 Genere e significato delle segnalazioni e delle istruzioni

1 Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnalazioni manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento.

2 Le segnalazioni manuali della polizia significano:

a. un braccio alzato verticalmente, fermata prima dell’intersezione per

gli utenti della strada provenienti da tutte le direzioni;

b. un braccio teso lateralmente, fermata per gli utenti della strada

provenienti da tergo verso il dorso della mano dell’agente;

c. le due braccia tese lateralmente, fermata per gli utenti della strada

provenienti dal davanti e da tergo;

d. cenno di approccio, via libera per gli utenti della strada

nel senso indicato;

e. avambraccio alzato e abbassato, rallentare.

3 Per rendere più visibili le segnalazioni manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco oppure, di notte o in scarse condizioni di visibilità, una lampada a bastoncino con luce bianca o gialla.

4 La fermata può essere inoltre ordinata:

a. per mezzo della luce rossa (ad es. un bastone o una paletta con luce rossa);

b. per mezzo di una paletta retroriflettente dalla forma e dall’aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (B.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01).

5 Per regolare il traffico dove la carreggiata si restringe in prossimità di cantieri può essere utilizzata una paletta a due facce retroriflettenti raffigurante su una faccia il segnale «Divieto di accesso» per indicare la fermata obbligatoria e, sull’altra, un disco verde con bordo bianco per indicare la via libera.

Art. 176 Permesso per la regolazione del traffico

Per far regolare il traffico dai pattugliatori scolastici, dal personale di un’azienda o dai cadetti, nonché da servizi della circolazione privati occorre il permesso dell’autorità cantonale di polizia. Quest’ultima dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.