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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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d. le corse del servizio antincendio, del servizio della protezione civile, del servizio sanitario, della polizia e dell’esercito, nonché le corse effettuate per prestare soccorso in caso di catastrofe;
e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolazione;
f. le corse per prestare soccorso in caso di infortuni o panne oppure in caso di guasti operativi, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché le corse per interventi nel servizio invernale;
g. le corse effettuate dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 199719 sulle poste; LPO);
h. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari; LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
i. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
j. i trasporti di fiori recisi;
k. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e le corse riguardanti servizi televisivi d’attualità.
2 Nel caso di corse di cui al capoverso 1 lettere g–h un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.
3 Il trasporto può essere preceduto o seguito da una corsa a vuoto della durata di 30 minuti al massimo.
4 Nel caso di corse effettuate durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.
Art. 183 Trasporti con permessi
1 Per le corse notturne o domenicali urgenti che non possono essere evitate mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di trasporto sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per una corsa a vuoto, se questa è indispensabile.
2 I permessi sono rilasciati per:
a. il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 221 LPO);
b. il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;
19 RS 783.0
20 RS 817.0
21 RS 783.0