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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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2 Ogni Cantone in cui si svolge la corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio oppure dà il suo consenso a un permesso rilasciato dall’USTRA. I permessi per percorrere le strade nazionali possono essere rilasciati esclusivamente con il consenso dell’USTRA.

3 Indipendentemente dal tipo di corsa, i permessi secondo il capoverso 1 possono essere rilasciati per tutta la Svizzera senza il consenso dei Cantoni interessati o dell’USTRA se:

a. il veicolo o la combinazione di veicoli, carico incluso, non supera i 30 m di lunghezza e i 3 m di larghezza;

b. il peso effettivo della combinazione di veicoli non supera le 44 t o le 50 t sulle autostrade e il carico sugli assi non supera le 12 t per asse;

c. lo sbalzo posteriore del carico non supera gli 8 m e quello anteriore i 5 m; e

d. la corsa è effettuata soltanto su autostrade, semiautostrade e strade principali nonché nelle località attraversate da strade principali.

4 I Cantoni, e l’USTRA per le strade nazionali, accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali.

Capitolo 2: Divieto di circolare la notte e la domenica

Art. 181 Principio

1 È vietato circolare la domenica e i giorni festivi seguenti: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

3 Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a. gli autoveicoli pesanti;

b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;

c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio superiore alle 5 t;

d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 t.

Art. 182 Eccezioni al divieto

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;

b. i veicoli agricoli;

c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;