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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Titolo quarto: Corse speciali

Capitolo 1: Trasporti e veicoli speciali

Art. 177 In generale

1 Le corse con veicoli che, a causa del loro carico, non soddisfano le prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi o quelle concernenti lo sbalzo del carico (trasporti speciali) come pure le corse con veicoli speciali possono essere effettuate sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso.

2 I veicoli devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l’incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

3 Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

Art. 178 Trasporti speciali

1 Può essere rilasciato un permesso per il trasporto speciale di carichi indivisibili se non è possibile ottemperare alle prescrizioni nonostante vengano usati veicoli appropriati e il carico sia collocato correttamente. Può inoltre essere rilasciato un permesso per il trasporto di parti costitutive con autoveicoli di lavoro e di componenti delle gru da o verso il luogo in cui è impiegata la gru se, in questo modo, è possibile evitare un secondo viaggio.

2 Per carico indivisibile si intende un carico costituito da una sola parte, non separabile per motivi tecnici o la cui separazione e rimontaggio causerebbero costi sproporzionati.

3 Se non è possibile verificare immediatamente l’indivisibilità del carico trasportato, segnatamente a causa dell’imballaggio, è necessario che il conducente abbia con sé gli appositi documenti concernenti il carico e che li presenti su richiesta alle autorità di controllo.

Art. 179 Veicoli speciali

1 Può essere rilasciato un permesso per il trasferimento e l’uso di veicoli speciali che, a causa dello scopo cui sono destinati, non ottemperano alle prescrizioni.

2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, nessun altro veicolo. I trattori e gli autocarri pesanti possono essere utilizzati per trainare, previo permesso, al massimo due rimorchi speciali.

Art. 180 Permessi

1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia la corsa assoggettata al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.