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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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c. le corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come anche di linee industriali quali linee elettriche, idriche e di telecomunicazione;

d. le corse di veicoli speciali e trasporti speciali, nel caso in cui tali veicoli e trasporti ostacolino la circolazione;

e. le corse per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

3 Il permesso è rilasciato dal Cantone di stanza del veicolo oppure da quello nel quale inizia la corsa assoggettata al permesso ed è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non si svolge sul suo territorio. Per i veicoli della Confederazione il permesso è rilasciato dall’USTRA.

4 Per altre corse il permesso è rilasciato solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può, di propria iniziativa, rilasciare un permesso per una corsa inevitabile, informandone l’USTRA.

5 In ogni trasporto un quarto del volume di carico può essere occupato da altre merci.

Capitolo 3: Casi speciali di corse assoggettate a un permesso

Art. 184 Servizio di linea

1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone e impiegati esclusivamente per il servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione, eccezioni conformemente ai capoversi 2–5 nonché eccezioni ai valori stabiliti per il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare. Se i veicoli circolano su strade nazionali, le eccezioni possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA.

2 I Cantoni possono rilasciare un permesso per gli autobus che trainano un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in aggiunta, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

3 I Cantoni possono rilasciare un permesso per gli autobus snodati e gli autoarticolati adibiti al trasporto di persone che trainano un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

4 I Cantoni possono rilasciare un permesso per veicoli larghi fino a 2,55 m anche sulle strade in cui è collocato un segnale che indica una larghezza massima inferiore.

5 I Cantoni possono rilasciare un permesso per le lunghezze massime seguenti:

a. 25 m per gli autobus snodati;

b. 18,75 m per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;

c. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;

d. 28 m per gli autobus, se trainano simultaneamente un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.