Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Al pari delle sedie a rotelle, i mezzi simili a veicoli possono essere impiegati sia sulle aree di circolazione destinate ai pedoni sia su quelle destinate ai veicoli, ma sono soggetti ad alcune restrizioni.
Secondo il diritto vigente, per i mezzi simili a veicoli valgono le norme della circolazione applicabili ai pedoni: se sono impiegati sulla carreggiata, accanto al requisito tecnico concernente l’equipaggiamento con luci, si richiede unicamente che il mezzo circoli sul lato destro. Nell’avamprogetto si propone di assoggettare l’impiego dei mezzi simili a veicoli sulle aree di circolazione destinate ai veicoli alle regole valide per i velocipedi (cpv. 2–3). Si propone cioè di adottare la stessa regola applicata alle sedie a rotelle. Diversamente da quanto previsto attualmente, gli utenti dei mezzi simili a veicoli possono avvalersi del diritto di precedenza al pari dei ciclisti, dovrebbero indicare l’intenzione di svoltare, ecc.
La norma speciale di cui al capoverso 4 si riallaccia al diritto vigente (art. 50 cpv. 3 ONC), ma non vale più per i fanciulli non ancora assoggettati all’obbligo scolastico, bensì per quelli di età inferiore ai sette anni. La ragione di questa modifica va ricercata nel fatto che l’età scolastica obbligatoria continua ad essere abbassata, allontanandosi sempre di più da quella prevista quando fu elaborata la norma in oggetto. Il limite dei sette anni corrisponde a quello proposto nella nuova norma LCStr elaborata nel quadro di via sicura e riguardante l’età a cui è ammesso circolare in bicicletta.
Il capoverso 5 riprende, in forma semplificata, il diritto in vigore (art. 50a cpv. 2, 1° per. ONC). Poiché la velocità è parte integrante del «modo di circolare» e la «peculiarità del mezzo» è assimilabile alle circostanze da tenere in considerazione, la semplificazione operata non comporta in realtà alcuna modifica di ordine materiale.
Articolo 13: Sci e slitte
Questa disposizione diventa nell’avamprogetto un articolo a sé stante e, sul piano formale, si colloca quindi allo stesso livello di quella concernente i mezzi simili a veicoli. Viene ora specificato che l’uso locale non solo determina se gli sci e le slitte possono essere impiegati come mezzi di circolazione, ma anche in che misura e con quali modalità è ammesso tale impiego.
Capitolo 3: Condizioni per l’uso dei veicoli
Sezione 1: Conducenti e passeggeri
Varie disposizioni che, nel diritto vigente, figurano tra le norme per i veicoli («Norme generali»), nell’avamprogetto si trovano tra le norme sull’uso dei veicoli. Si tratta in particolare di norme da osservare ancor prima di poter mettere in moto il veicolo e che rappresentano in questo senso dei presupposti per poterlo usare.
Articolo 16: Passeggeri in generale
Questa disposizione corrisponde per lo più all’articolo 60 ONC. Nel capoverso 1 si esplicita il fatto che i posti autorizzati devono essere impiegati conformemente al loro scopo. È invece cancellato il divieto di salire e scendere da veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada in moto, perché, nella prospettiva attuale, non appare necessario disciplinare questo aspetto a livello normativo; per quanto riguarda l’azione di sporgersi dai veicoli, appare opportuno applicare il divieto a tutti i veicoli e non soltanto a quelli a motore.
Articolo 17: Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli
Questa disposizione riprende l’articolo 61 ONC, da cui viene però cancellato il capoverso 5, essendo la norma già sufficientemente disciplinata nell’articolo 16 capoverso 1 AP-OUStr (art. 60 cpv. 2 ONC) e nell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)4.
4 RS 741.31; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_31.html