Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 161: Principi
Il capoverso 1 è concepito sempre nell’ottica dell’utente della strada, al quale si spiega, così come nel diritto vigente (art. 72 cpv. 1 OSStr), che le demarcazioni possono esplicare la loro funzione anche attraverso elementi strutturali.
Nel capoverso 2 si descrive l’impiego delle demarcazioni giallo-arancioni, dei corpi indicatori e (ora) delle luci incassate: questi elementi hanno una funzione temporanea e prevalgono sulle demarcazioni ordinarie (art. 72 cpv. 2 OSStr).
Articolo 162: Demarcazione delle corsie in generale
In questo articolo sono descritte le demarcazioni utilizzate per delimitare le corsie, importanti per assicurare il corretto comportamento del traffico veicolare.
Le disposizioni si rifanno in gran parte al diritto vigente (vari elementi tratti da tutti i capoversi dell’art. 73 OSStr). La novità nel capoverso 1 consiste nel fatto che, oltre alle linee di sicurezza, per delimitare le corsie dai binari si possono ora utilizzare anche le linee di direzione; queste ultime, tuttavia, non demarcano un’area con binari a sé stante. Nel capoverso 3 si spiega che, quando la linea di sicurezza è collocata accanto a una linea di direzione, può essere attraversata soltanto dai veicoli che si trovano nella corsia delimitata dalla linea di direzione (con questa disposizione si intende disciplinare sia le fattispecie in cui una linea di direzione è collocata accanto a una linea di sicurezza per un lungo tratto sia quelle in cui tale tratto è breve e la contiguità delle due linee serve semplicemente a consentire ai veicoli di svoltare). In questo articolo è inoltre stata cambiata la terminologia rispetto al diritto vigente: non si parla più di doppie linee, ma di linee di sicurezza accanto a linee di direzione, perché il concetto di «doppia linea», sebbene chiaro dal punto di vista linguistico, non include la doppia linea di sicurezza e può quindi dare adito a malintesi.
Articolo 163: Corsie per determinate categorie di utenti della strada
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 74 cpv. 4 OSStr); nella nuova disposizione viene tuttavia precisato che qualsiasi eccezione alle norme previste deve sempre essere demarcata: non basta cioè più una semplice indicazione sul segnale, del resto non obbligatoria. Poiché anche tutti gli altri diritti e doveri (di base) sono sanciti dalla demarcazione, le eccezioni a tali diritti e doveri devono, per forza di cose, essere sancite usando lo stesso mezzo. Ciò non comporta, in realtà, una modifica di ordine materiale, poiché anche dall’attuale articolo 74 capoverso 4 OSStr (sebbene non chiaro in merito) va dedotta, alla luce dell’articolo 34 capoverso 2 OSStr, l’obbligatorietà della demarcazione; anche dal diritto vigente si evince cioè che le eccezioni possono essere indicate con un segnale, utilizzato però solo a titolo aggiuntivo e, quindi, non di per sé sufficiente.
Nel capoverso 2 si spiega che i veicoli diversi dai velocipedi possono utilizzare le corsie ciclabili purché non ostacolino i velocipedi. Nel diritto vigente la disposizione concernente l’utilizzo delle corsie ciclabili da parte di altri veicoli figura tra le norme della circolazione (art. 40 cpv. 3 ONC); la disposizione analoga concernente le corsie riservate ai bus, invece, tra le demarcazioni (art. 74 cpv. 4 OSStr).
L’elemento nuovo nel capoverso 3 consiste nella possibilità di collocare parallelamente a una linea di sicurezza una linea gialla discontinua per dare ai bus del servizio pubblico di linea e ai velocipedi la possibilità di svoltare; se tale possibilità è riservata ai bus, accanto alle linee sarà riportata la scritta «Bus». Nell’ambito della preconsultazione questa soluzione è stata dibattuta e giudicata pericolosa per la sicurezza stradale. Si è tuttavia deciso di proporla comunque perché analoghe demarcazioni doppie sono utilizzate anche per il traffico veicolare in generale. Questa variante è già adoperata da diversi enti pubblici nelle città, a volte per permettere soltanto ai velocipedi di svoltare (a volte soltanto ai bus). Vi sono infatti situazioni in cui una determinata limitazione si applica al traffico veicolare, ma non ai velocipedi.
I capoversi 4 e 5 rispecchiano per lo più il diritto vigente (art. 74 cpv. 6 e 11 OSStr); diversamente da quest’ultimo, tuttavia, i ciclisti non possono più attraversare un’intersezione gli uni accanto agli altri quando si trovano in una corsia ciclabile allargata.