Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Ogni quattro anni il Parlamento approva il limite di spesa dei prelievi dal
fondo per l’esercizio e il mantenimento della qualità.
Il volume degli investimenti di potenziamento risulta dai crediti d’impegno
(CI), per singoli gruppi di progetti, approvati dal Parlamento su proposta del Consiglio federale.
Le uscite annuali non devono di regola superare le entrate.
Durante il primo anno d’esercizio il Fondo costituisce una riserva adeguata
per compensare le fluttuazioni di liquidità e, in caso di necessità, poter far fronte alle spese necessarie indipendentemente dalle entrate disponibili. Questo processo è gestito dal Parlamento in occasione della definizione del preventivo.
In base all’idea di fondo del progetto, il Parlamento stabilirà tutte le direttive generali, concernenti i contenuti e l’aspetto finanziario, mediante i seguenti strumenti:
revisione della legge federale sulle ferrovie (Lferr): la legge fissa gli
obiettivi a lungo termine dell’offerta futura e le condizioni quadro degli ampliamenti necessari per l’infrastruttura ferroviaria;
limite di spesa quadriennale e obiettivi a medio termine: ogni quattro anni
il Parlamento fissa con un decreto federale gli obiettivi a medio termine e con un limite di spesa quadriennale l’importo massimo dei prelievi dal FInFer da destinare all’esercizio e al mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria. Ciò avverrà di regola per la stessa durata del periodo legislativo;
rapporto concernente lo sviluppo dell’infrastruttura e dell’offerta
ferroviaria: ogni quattro anni, con il messaggio concernente l’approvazione del limite di spesa, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sullo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, sullo stato degli impianti, sul tasso di utilizzo della rete e sull’attuazione dei progetti di ampliamento convenuti. In detto rapporto viene illustrato anche lo sviluppo a lungo termine del FInFer e il margine di manovra per gli investimenti di potenziamento;
credito complessivo: di regola ogni quattro o al massimo otto anni il
Parlamento approva un credito complessivo per finanziare gli investimenti di potenziamento necessari per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. Esso comprende più crediti d’impegno per singoli progetti o pacchetti di progetti. Il credito complessivo e i crediti d’impegno scadono solo con la realizzazione dei progetti da finanziare. Non appena appare evidente che i mezzi stanziati con un credito complessivo non bastano per finanziare i relativi progetti, va proposta al Parlamento l'approvazione di un credito aggiuntivo per i costi supplementari che non possono essere compensati. In questo modo un progetto è sempre finanziato mediante il credito complessivo originario. Pertanto un «finanziamento misto» costituito da crediti d’impegno di origine diversa non è più possibile. Un credito complessivo per quattro o al massimo otto anni è composto da più crediti d’impegno;
preventivo: le attribuzioni annuali nel FInFer sono definite nel preventivo.
Mediante un decreto federale separato, il Parlamento stabilisce