Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’energia
(OEn) Avamprogetto del 9 febbraio 2011
Modifica del ….. 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 1a Obbligo di etichettatura
1 Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all’obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all’anno in merito a:
a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l’energia fornita;
b. l’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero);
c. l’anno di riferimento;
d. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.
2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve indicare l’elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per ciascun consumatore finale singolarmente (mix dei prodotti). L’indicazione avviene secondo le stesse modalità per tutti i consumatori finali.
3 Essa deve tenere una contabilità dell’elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.
4 Le aziende soggette all’obbligo di etichettatura con mix del fornitore pubblicano congiuntamente il rispettivo mix al più tardi entro la fine dell’anno civile seguente, in particolare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.
Art. 1d cpv. 1-2
1 Chi produce elettricità e la immette in rete deve far rilevare l’impianto di produzione e in seguito regolarmente l’elettricità immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a 30 kVA il rilevamento è obbligatorio.
2 Se vengono rilevati l’impianto e l’elettricità, il produttore può farsi rilasciare dall’organismo di rilascio garanzie di origine per l’elettricità immessa.
Art. 1g Rendiconto e analisi
1 L’organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all’Ufficio federale in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell’articolo 1d capoverso 2, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.
2 L’Ufficio federale analizza le informazioni. Esso può pubblicare i risultati in forma generica e anonima.
Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole:
a. se i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti alla messa in esercizio corrsipondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto;
b. se previa deduzione delle limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato e
c. se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1 – 1.5.
2 Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui grado di sfruttamento dell’elettricità rapportato alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo i requisiti stabiliti nelle appendici 1.1 – 1.5. Il Dipartimento può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.
3 Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.