Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
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730.01 Energia
Titolo prima dell’art. 3j
Sezione 3: Supplemento secondo l’articolo 15b della legge
Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione
1 Il supplemento secondo l’articolo 15b capoverso 1 della legge ammonta complessivamente a 0,55 centesimi per kWh.
2 Il Dipartimento sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui sarà distribuita presumibilmente la percentuale del supplemento tra i singoli tipi di utilizzo.
3 Per i costi non coperti secondo l’articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della rimunerazione dovuta al produttore in base agli articoli 7a e 28a della legge e dei costi di esecuzione.
4 Per i costi per le gare pubbliche, le perdite da fideiussioni e la rimunerazione del titolare di una centrale idroelettrica devono essere considerati gli articoli 5, 17c e 17e.
5 La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 3k cpv. 1
1 La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.
Art. 3l cpv. 2 lett. a nonché cpv. 4
2 La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti:
a. il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell’ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER2, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti;
4 La domanda di rimborso deve essere presentata all’Ufficio federale entro sei mesi dalla conclusione dell’anno contabile corrispondente.
Art. 3n Caso di rigore
1 I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno all’8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di:
a. essere esposti alla concorrenza; e
b. subire uno svantaggio dovuto alla localizzazione rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri;
2 Nel caso dei concorrenti esteri, la prova dello svantaggio deve essere fornita sulla base di un confronto tra prezzi di riferimento dell’energia elettrica.
Titolo prima dell’art. 3p
Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, analisi
Art. 3r Analisi e informazioni
1 L’Ufficio federale analizza i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p, in particolare con riferimento:
a. al numero di impianti per tecnologia e regione del Paese;
b. alla potenza totale e la produzione annua;
c. alle rimunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della rimunerazione;
d. alle categorie di produttori.
2 L’Ufficio federale può includere nella analisi anche i progetti in lista d’attesa.
3 Esso pubblica i risultati in forma generale e anonima.
4 Alle informazioni individuali si applicano le norme della legge sulla protezione dei dati. In caso di progetti in lista d’attesa si suppone che sussista un interesse preponderante dei richiedenti a non rendere noti i dati. Ai richiedenti viene comunicato su richiesta la posizione del loro progetto nella lista d’attesa.
2 Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; [email protected]