Avamprogetto OEn (RIC)

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine

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Ordinanza 730.01

Art. 3ibisRispetto dei requisiti minimi

1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi a partire dall’inizio del terzo anno civile dopo la messa in esercizio. Essi si basano sulle appendici 1.1-1.5.

2 Se questi tali requisiti minimi non vengono rispettati nel corso di un anno civile, la rimunerazione viene temporaneamente sospesa; l’importo corrispondente deve essere rimborsato. L’impianto viene rimunerato al prezzo di mercato fino a quando i requisiti minimi non sono nuovamente rispettati per un anno civile. Se questo criterio è soddisfatto, la rimunerazione viene versata senza interessi a posteriori, alla fine dell’anno civile.

3 Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest’ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure con cui intende nuovamente rispettare i requisiti minimi. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli, eventualmente vincolandolo ad oneri, un termine appropriato. Sino alla decorrenza di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione. In seguito l’impianto viene fissato al prezzo di mercato secondo il capoverso 2.

Art. 3iterModifiche successive alla messa in esercizio

1 Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l’articolo 3h e che riceve una rimunerazione, o è stato inserito nella lista d’attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima del suo inizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all’impianto attuale.

2 La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. Nel caso delle tecnologie di produzione secondo le appendici 1.1 e 1.3-1.5 essa è commisurata alle tariffe valide al momento della prima messa in esercizio. Nel caso del fotovoltaico essa è commisurata al valore medio ponderato in base alla potenza delle tariffe valide al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell’ampliamento. In tutti questi casi la durata della rimunerazione non viene prolungata.

3 Se un impianto viene ampliato o rinnovato per mezzo di nuovi investimenti e questi superano le soglie previste all’articolo 3a capoverso 1 lettera a (importo degli investimenti) e lettera c (periodo di ammortamento), il produttore può scegliere se:

a. richiedere una rimunerazione secondo l’articolo 2 o

b. notificare nuovamente il progetto.

Art. 3iquaterNuova notifica

1 Se il produttore notifica nuovamente il progetto secondo l’articolo 3iter, e ottiene una decisione positiva, la rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. A questo scopo sono rilevanti le tariffe valide al momento della messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. La durata della rimunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l’intero impianto.

2 Se in un primo momento il progetto nuovamente notificato non può essere preso in considerazione, viene inserito nella lista d’attesa senza diritto di priorità.

3 Per effettuare l’ampliamento o il rinnovo occorre attendere che la società nazionale di rete comunichi che il progetto può essere preso in considerazione.

4 Se l’ampliamento o il rinnovo avviene prima di tale comunicazione, la rimunerazione si basa sull’articolo 3iter capoverso 2. La rimunerazione viene mantenuta anche nel caso in cui è possibile comunicare in un secondo tempo che il progetto può essere preso in considerazione.

Art. 3iquinquiesVersamento della rimunerazione

1 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3k e quelle derivanti dal versamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell’anno. Il saldo è versato nel corso dell’anno successivo.

2 Se l’entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell’importo corrispondente oppure tale importo è detratto dalla somma dovuta nel periodo di pagamento successivo.

Art. 3isexiesEstinzione anticipata della rimunerazione

1 Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se:

a. i requisiti minimi energetici non sono rispettati per tre anni civili consecutivi;

b. i requisiti minimi energetici non sono rispettati un anno dopo la decorrenza del termine secondo l’articolo 3ibis.

2 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, la società nazionale di rete revoca la decisione.

3 Se un produttore il cui diritto alla rimunerazione si è estinto desidera notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all’atto della notifica, che i requisiti minimi possono essere durevolmente rispettati.