Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
730.01 Energia
Art. 3abis Idoneità dell’ubicazione
L’Ufficio federale fissa entro il 31 dicembre 2012 in una raccomandazione, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sentiti i Cantoni, criteri relativi all’idoneità dell’ubicazione secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l’energia eolica.
Art. 3d Riduzione annuale e durata della rimunerazione
1 I tassi di rimunerazione si riducono annualmente secondo le quote previste nelle appendici 1.1 – 1.5. Per ciascun impianto viene applicato, per l’intera durata della rimunerazione, il tasso valido in base alle appendici nel rispettivo anno di messa in esercizio.
2 La durata della rimunerazione si basa sulla durata di ammortamento del rispettivo impianto di riferimento in base alle appendici 1.1 – 1.5.
3 La durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre, una volta trascorso il periodo di ammortamento. La durata della rimunerazione decorre anche nel caso in cui l’impianto è inserito in lista d’attesa e non viene interrotta, in particolare neanche nel caso di un’uscita temporanea secondo l’articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza secondo quanto previsto all’articolo 3isexies capoverso 4.
Art. 3e cpv. 3
3 Il Dipartimento può operare un adeguamento anche per i produttori che ricevono già una rimunerazione ai sensi del presente capoverso o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare al fine di evitare utili o perdite eccessivi o di eliminare incentivi negativi fuorvianti.
Art. 3f cpv. 2 e 3
2 Le spese scoperte di cui all’articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.
3 Il prezzo di mercato corrisponde alla media ponderata per le quantità dei prezzi spot trattati quotidianamente in borsa per l’elettricità per l’area di mercato svizzera. L’Ufficio federale lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.
Art. 3g cpv. 3
La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell’esame della richiesta mediante decisione e lo informa che la decisione non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.
Art.3h Obblighi di notifica, messa in esercizio
1 Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5, lo stato di avanzamento del progetto.
2 Egli è tenuto a mettere in esercizio l’impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l’impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall’organismo di rilascio.
3 La società nazionale di rete può prorogare il termine dietro richiesta.
4 Essa comunica al richiedente il tasso di rimunerazione.
5 Se trasferisce l’impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.
Art.3hbisMancato rispetto degli obblighi di notifica, scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica
1 Il carattere vincolante della decisione decade se:
a. il richiedente non rispetta i termini di cui all’articolo 3h capoversi 1 o 2;
b. la tecnologia di produzione si discosta dalle indicazioni fornite nella notifica;
c. l’ubicazione dell’impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notfiica;
d. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4.
2 In questi casi, la società nazionale di rete revoca la decisione, a meno che gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente.
3 Il Dipartimento esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.
4 Se emerge che le disposizioni dell’articolo 7a capoverso 4 della legge (tetto parziale) non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il Dipartimento può fissare in una direttiva, per gli impianti sottoposti a una nuova notifica, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.