Avamprogetto OEn (RIC)

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine

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Ordinanza 730.01

Appendice 1.411 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

Numeri 1.1, 1.3 e 1.4

Numero 1.1

La revisione concerne soltanto il testo tedesco

1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di

una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore.

1.3 Gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il

diagramma seguente:

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuoEsigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo

6060

5050

4040

3030

2020

1010

00

00 11 22 33 44 55 66

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]

Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato / energia misurata alla testa del pozzo

coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata / energia misurata alla testa del pozzo.

1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

Numero 3.2

3.2 I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.

Numero 4.2 und 4.3

Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. licenza di costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i;

c. possibilità di raccordo per l’energia termica;

d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

4.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. data della messa in esercizio;

b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

11 Introdotto dall’appendice n. 2 dell’Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223). Versione giusta il n. I dell’O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).