Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
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730.01 Energia
2 Possono essere concessi contributi globali, in particolare per:
a. la documentazione e il lavoro mediatico;
b. mostre, manifestazioni e concorsi;
c. corsi e misure di formazione;
d. la consulenza per oggetti e processi e le analisi.
3 Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.
4 Contributi globali sono accordati anche a programmi comuni di più Cantoni.
5 I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.
Art. 16b Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto
1 I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l’Ufficio federale può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l’anno seguente.
2 I Cantoni inoltrano all’Ufficio federale, entro il 31 marzo dell’anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito. Essi forniscono informazioni appropriate su:
a. numero e tipo di misure realizzate e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota della Confederazione all’anno seguente.
3 All’Ufficio federale vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.
Art. 17 rubrica e cpv. 3
Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo
3 Contributi globali sono accordati anche a programmi comuni di più Cantoni
Art. 17b cpv. 3
I requisiti della domanda, la procedura, i compiti del gruppo di esperti e un eventuale rimborso sono definiti nell’appendice 1.6.
Art. 17c Supplemento per perdite su fideiussioni
Ai fini del supplemento in base all’articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.
Art. 17e cpv. 2-3
Abrogata
Art. 18 cpv. 2
2 Le domande dei Cantoni finalizzate all’ottenimento di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente:
a. una descrizione del programma di promozione cantonale e l’indicazione delle corrispondenti basi giuridiche;
b.4l’importo del credito cantonale autorizzato o proposto.
Art. 29 cpv. 1
1 Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell’articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a–f e h, 2–5 e 5a capoverso 1 dell’ordinanza sull’energia nella versione del 7 dicembre 19985 e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k e 3q e 22 della presente ordinanza.
Art. 29a Disposizioni transitorie per la revisione del …….
Il supplemento secondo l’articolo 17e è viscosso a partire dal 2012. Il supplemento secondo l’articolo 3j capoverso 1 è viscosso solo a partire dal 2012 per un importo di 0,55 centesimi per kWh, prima lo è per un importo di 0,45 centesimi per kWh.
Art. 29b Disposizioni transitorie per la revisione del …….
Per l’energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo quanto previsto all’articolo 7a delle legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell’ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all’articolo 7b della legge, l’obbligo di rilevamento secondo l’articolo 1d capoverso 1 vige soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dicembre 2001 (RU 2002 181).
5 RU 1999 207