Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
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Ordinanza 730.01
Art. 4 Bandi di gara
1 L’Ufficio federale indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.
2 Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell’economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.
3 Possono presentare progetti o programmi istituzioni private o pubbliche.
4 Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non verrebbero realizzati. Il contributo è concesso un’unica volta.
Art. 4bisConduzione e procedura
1 L’Ufficio federale fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma o escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.
2 Esso può coinvolgere nell’attuazione i Cantoni o enti privati.
3 Alla procedura di decisione si applica per analogia l’articolo 3g capoverso 3.
Art. 4ter Verifica del guadagno di efficienza
1 Chi ha ricevuto un contributo deve sottoporre all’Ufficio federale e agli enti incaricati dell’esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l’accesso ai relativi impianti.
2 Se un progetto o un programma non raggiunge in misura ragguardevole il guadagno di efficienza prospettato, può essere richiesto il rimborso del contributo secondo le condizioni previste dalla legge sui sussidi del 5 ottobre 19903.
3 Per le analisi e le informazioni vale per analogia l’articolo 3r.
Art. 5 Supplemento
Ai fini del supplemento di cui all’articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione.
Titolo prima dell’art. 6
Capitolo 2b: Uscita dal modello previsto dall’articolo 7a della legge e reintregrazione
Art. 6
1 I produttori secondo l’articolo 7a della legge possono uscire dal modello per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese.
2 Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare l’elettricità a partire dall’inizio di un anno civile.
3 I produttori che desiderano rientrare nel modello lo notificano alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest’ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell’anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g e 3h capoverso 3.
4 Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell’anno civile.
5 Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la rimunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell’anno di costruzione.
Art. 15 cpv. 3
3 Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica è limitato alle centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 10 MW.
Art. 16a Contributi globali per l’informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamen-
to
1 I contributi globali ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi agli articoli 10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione:
a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme agli articoli 10 e 11 della legge;
b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispondente; e
c. non riceve già contributi globali in base all’articolo 15 della legge.
3 RS 616.1