Avamprogetto OEn (RIC)
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine
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Ordinanza 730.01
Appendice 1.613 (art. 17a e 17b)
Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici
Numeri 3.2 e 3.3
3.2 Trattazione delle domande
d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull’ammontare della fideiussione da concedere.
e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell’ambito della somma massima prevista dall’articolo 15b capoverso 4 della legge per le fideiussioni in corso e le perdite su fideiussioni.
f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.
3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione
c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.
d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso.
e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell’esame in particolare sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso, e l’ammontare dell’importo da versare in base alla fideiussione.
Numero 4
4 Rimborso
4.1 Se dopo un parziale successo o insuccesso è stato versato un importo in base a una fideiussione e successiva-
mente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete. Devono essere indicati, in particolare:
a. il tipo di utilizzo;
b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
c. se e in quale misura vengono realizzati utili.
4.2 I rimborsi dell’importo versato in base alla fideiussione si basano sull’articolo 29 della legge del 5 ottobre
199014 sui sussidi.
13 Introdotto dall’appendice n. 2 dell’Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 1223).
14 RS 616.1