Avamprogetto OEn (RIC)

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine

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730.01 Energia

Appendice 415 (art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell’elettricità

Numeri 1.3, 1.5, 1.6 e 1.10

1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili

– Forza idrica

– Altre energie rinnovabili

Energia solare

Energia eolica

Biomassaa

Geotermia

– Elettricità che beneficia di misure di

promozioneb

Energie non rinnovabili

– Energia nucleare

– Vettori energetici fossili

Petrolio

Gas naturale

Carbone

Rifiutic

Vettori energetici non omologabili

abiomassa solida e liquida e biogas

bsecondo l’articolo 7a della legge

crifiuti in impianti di incenerimento e in discariche

1.5 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla prova di cui

all’articolo 1d, la garanzia di origine, il certificato, lo stato del contatore dell’impianto di produzione o il contratto. La prova di riferimento deve poter essere presentata nei controlli successivi.

Le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell’elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere all’obbligo di contrassegno e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l’articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove.

1.6 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria

principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.10 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo

del mix distribuito dai fornitori e del mix dei prodotti ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare per le forniture di elettricità concordate contrattualmente di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

Numeri 2.4 e 2.5

2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l’esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni

della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

2.5 Se nella tabella il mix dei prodotti viene indicato secondo l’articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2),

occorre indicare anche il luogo di ritrovamento della pubblicazione comune ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4.

Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità in base alle esigenze minime:

Figura 1

Etichettatura dell’elettricità Il vostro fornitore di elettricità AAE ABC

Contatto: www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99

Anno di riferimento:2010

L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:

15 Inserito mediante il numero II 2 dell’Ordinanza del 10 novembre 2004 (RU 2004 4709). Testo secondo l’appendice numero

2 dell’Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 1223).