Avamprogetto OEn (RIC)

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 18 pagine

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730.01 Energia

Appendice 1.512 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

Numero 2

2 Categorie

Numeri 3.1, 3.6, 3.7.2 e 3.7.3

3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

3.3 Esigenze energetiche minime

Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare un valore minimo secondo il diagramma seguente:

70.0

65.0

60.0 Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globaleCoefficiente minimo di sfruttamento energetico globaleCoefficiente minimo di sfruttamento energetico globale

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Coefficiente di sfruttamento elettrico in %

I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti per un anno civile completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

3.6 Riduzione annua e durata della rimunerazione

– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

– I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.

3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. licenza di costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all’articolo 3i;

c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;

d. data della messa in esercizio.

3.7.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;

b. data della messa in esercizio.

Numeri 4.1 e 4.6

4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

4.6 Riduzione annua e durata della rimunerazione

– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

12 Introdotto dall’appendice n. 2 dell’Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223). Versione giusta il n. I dell’O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).