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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine

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c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP). 1bisLe altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

Art. 15, rubrica, e cpv.1

Contributi per sovvenzioni e indennizzi

1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole, per gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l’articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Art. 17 cpv. 4 e 5

4 L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle informazioni.

5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l’organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d’uscita;

b. il grado di copertura;

c. l’entità del tasso d’interesse tecnico.

Art. 18 cpv. 1

1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.

Art. 21 cpv. 1

1 Le domande di sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l’anno civile determinante. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.

Art. 23 cpv. 3

3 Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall’organo di direzione del fondo di garanzia. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.

Art. 25 cpv. 2 lett. b

2 Il risanamento non è più possibile quando: