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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine

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Art. 39

Abrogato

Art. 40 Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

1 Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

a. l’appartenenza all’organo supremo o alla direzione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto di previdenza o un rapporto di lavoro con esso;

b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o alla direzione dell’istituto di previdenza;

c. una relazione stretta del perito in materia di previdenza professionale con un membro dell’organo supremo o della direzione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;

d. la partecipazione alla gestione e la prestazione di servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di perito in materia di previdenza professionale;

e. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;

f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;

g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Se il perito in materia di previdenza professionale è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori di tale società.

Art. 41, rubrica (rimando fra parentesi)

Rapporti con l’autorità di vigilanza

(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

Art. 41a, rubrica (rimando fra parentesi)

Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52e e 65d LPP)

Art. 44c

Abrogato