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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine
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Art. 46 (nuovo) Miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non
interamente alimentate
(art. 65b lett. c LPP)
Qualora le riserve di fluttuazione non siano interamente alimentate, sono ammessi miglioramenti delle prestazioni, in particolare la remunerazione dell’avere di risparmio a un tasso superiore al saggio minimo d’interesse stabilito per legge, soltanto se:
a. il regolamento di cui all’articolo 48e lo prevede;
b. il grado di copertura calcolato secondo l’articolo 44 capoverso 1 è almeno pari al 110 per cento;
c. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento dell’attuale obiettivo di riferimento; e
d. almeno il 50 per cento dell’eccedenza di ricavi che figura nel conto annuale è utilizzata per alimentare la riserva di fluttuazione fino al raggiungimento dell’obiettivo di riferimento.
Art. 48a cpv. 1 lett. d e cpv. 3 (nuovo)
1 Nel conto d’esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:
d. le spese per l’attività di mediazione e brokeraggio.
3 Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate in modo esatto, l’entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell’allegato al conto annuale. L’organo supremo è tenuto ad analizzare la ponderazione annualmente e a decidere in merito alla continuazione di questa politica d’investimento.
Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate
(art. 65a cpv. 4 LPP)
1 Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
a. l’ammontare dei premi complessivamente versati, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese;
b. la parte di premi che la cassa pensioni interessata è tenuta a versare, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese.
2 Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
a. il totale delle eccedenze accumulate;
b. la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto di previdenza;
c. la quota di eccedenze che spetta alla cassa pensioni interessata.