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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine

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Art. 48k (nuovo) Cessione di vantaggi patrimoniali

(art. 53a lett. b LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto di previdenza professionale devono cedere obbligatoriamente all’istituto tutti i vantaggi patrimoniali ottenuti nell’esercizio della loro attività per l’istituto di previdenza. Non sono considerati vantaggi patrimoniali regali di piccola entità e usuali regali di circostanza.

2 Qualora persone o istituzioni esterne siano incaricate della mediazione di affari previdenziali, esse devono informare il cliente al primo contatto sul genere e la provenienza di tutte le indennità concernenti la loro attività di mediatori. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all’istituto e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e la riscossione di compensi supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48l (nuovo) Obbligo di comunicare

(art. 52c cpv.1 lett. b e 53a lett. b LPP)

1 Le persone attive nell’organo supremo, nella direzione, nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d’interesse all’ufficio di revisione. Fra questi rientrano in particolare i diritti economici in aziende.

2 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto di previdenza professionale devono fornire ogni anno all’organo supremo una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali conseguiti e confermare di averli consegnati nella loro totalità.

Art. 49a, rubrica, e cpv. 2 lett. c

Responsabilità gestionale e compiti dell’organo supremo

1 L’organo supremo è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2 L’organo supremo ha in particolare i seguenti compiti:

c. prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare le prescrizioni di cui agli articoli 48f–48l.

Art. 58a cpv. 3

3 L’istituto di previdenza deve informare il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.