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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine

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Art. 48c Informazione degli assicurati

(art. 86b cpv. 2 LPP)

1 Gli istituti collettivi devono indicare nell’allegato al conto annuale le informazioni di cui all’articolo 48b che concernono l’istituto di previdenza.

2 Le informazioni concernenti la cassa pensioni devono essere comunicate per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta.

Art. 48d

Abrogato

Titolo prima dell’art. 48f

Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 48f Esigenze poste ai gestori e agli amministratori di patrimoni

(art. 51b cpv. 1 LPP)

1 Le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale devono dimostrare di disporre della formazione corrispondente e di conoscenze approfondite nella conduzione di un siffatto istituto.

2 L’organo supremo può affidare internamente l’investimento e l’amministrazione del patrimonio di previdenza soltanto a persone abilitate a tale scopo e che adempiono i requisiti di cui all’articolo 51b capoverso 1 LPP.

3 Possono esercitare la funzione di amministratori di patrimoni soltanto persone o istituzioni esterne direttamente sottoposte alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È possibile delegare taluni compiti di amministrazione patrimoniale a persone e istituzioni estere, purché queste sottostiano a una vigilanza equivalente a quella della FINMA e sia garantito che i contratti concernenti i compiti delegati sottostiano al diritto e alla giurisdizione svizzeri.

Art. 48g Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili

(art. 51b cpv. 1 LPP)

1 La verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica delle disposizioni relative alla fondazione di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del ...3 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

2 Gli avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nella direzione, nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono essere annunciati senza indugio all’autorità di vigilanza competente. Quest’ultima effettua una verifica dell’integrità e della lealtà se circostanze particolari lo giustificano.

3 RS 831.435.1