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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine
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Art. 48h Conflitti d’interesse
(art. 51b cpv. 2 LPP)
1 Le persone attive nell’organo supremo, nella direzione o nell’amministrazione dell’istituto di previdenza non possono trovarsi in un conflitto d’interessi permanente. In particolare, non possono far parte dell’organo supremo le persone esterne incaricate degli investimenti o della gestione.
2 Non è ammesso concludere contratti di durata con:
a. persone fisiche facenti parte dell’organo supremo;
b. persone giuridiche rappresentate da persone con funzioni decisionali nell’organo supremo o in seno alle quali membri dell’organo supremo sono aventi economicamente diritto.
3 I contratti che l’istituto di previdenza conclude ai fini dell’attuazione della previdenza professionale devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l’istituto di previdenza.
Art. 48i (nuovo) Negozi giuridici con persone prossime
(art. 51c LPP)
1 Per i negozi giuridici con persone prossime occorre sempre chiedere offerte alternative. Nell’ambito dell’aggiudicazione di tali negozi giuridici deve inoltre essere garantita la completa trasparenza.
2 I negozi giuridici devono figurare nell’allegato al conto annuale ed essere motivati. L’ufficio di revisione verifica la loro conformità con le leggi di mercato e l’esattezza materiale della motivazione.
3 Per le persone fisiche, sono considerate persone prossime ai sensi dell’articolo 51c capoverso 2 LPP in particolare il coniuge, il partner registrato e i parenti fino al secondo grado. Per le persone giuridiche, sono considerate persone prossime in particolare le società controllate economicamente.
Art. 48j (nuovo) Divieto di concludere affari a fini personali
(art. 53a lett. a LPP)
1 Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono agire nell’interesse dell’istituto di previdenza professionale. In particolare, non sono autorizzate a:
a. utilizzare la conoscenza di mandati dell’istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni a fini personali («Front / Parallel / After Running»);
b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’istituto di previdenza e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo. È equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
c. effettuare reinvestimenti in depositi dell’istituto in assenza di un motivo economico nell’interesse di quest’ultimo.