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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine
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dall’organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l’esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.
3 Qualora la gestione o l’amministrazione di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente affidata a terzi, l’ufficio di revisione esaminerà anche la conformità dell’attività di questi ultimi.
Art. 35a, rubrica (rimando fra parentesi), nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva
Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza
(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)
1 In caso di copertura insufficiente, l’ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell’esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all’autorità di vigilanza.
2 Nel suo rapporto annuale, l’ufficio di revisione indica in particolare:
Art. 36 Rapporti con l’autorità di vigilanza
(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)
1 Se nel corso delle sue verifiche l’ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all’istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d’inosservanza di questo termine, informerà l’autorità di vigilanza.
2 Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione o la garanzia di un’attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale, l’ufficio di revisione lo comunica all’organo supremo e all’autorità di vigilanza.
3 L’ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l’autorità di vigilanza se:
a. la situazione dell’istituto di previdenza richiede un intervento rapido;
b. il suo mandato scade; o
c. gli è stata revocata l’abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre
20052 sui revisori.
Titolo prima dell’art. 37
Sezione 3: Periti in materia di previdenza professionale
Art. 37
Abrogato