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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 giugno 19984 sul «Fondo di garanzia LPP»

Art. 3 Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

Art. 6 cpv. 2

2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.

Art. 7 Ufficio di revisione e periti in materia di previdenza professionale

1 L’ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre la garanzia di poter adempiere i propri impegni.

Art. 8 Rapporto

Il Consiglio di fondazione consegna il rapporto dell’ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

Art. 9 cpv. 3

3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all’elenco.

Art. 14 cpv. 1 e 1bis

1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

a. le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);

b. gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un

istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);

4 RS 831.432.1