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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 12 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 22 giugno 19984 sul «Fondo di garanzia LPP»
Art. 3 Vigilanza
La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.
Art. 6 cpv. 2
2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.
Art. 7 Ufficio di revisione e periti in materia di previdenza professionale
1 L’ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio del fondo di garanzia.
2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre la garanzia di poter adempiere i propri impegni.
Art. 8 Rapporto
Il Consiglio di fondazione consegna il rapporto dell’ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.
Art. 9 cpv. 3
3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all’elenco.
Art. 14 cpv. 1 e 1bis
1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:
a. le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
b. gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un
istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);