Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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4 Commenti sulle modifiche all’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Art. 9 cpv. 4

La modifica apportata a questo capoverso è puramente redazionale: in tutto l’atto legislativo la forma abbreviata «Ufficio federale» viene sostituita con l’acronimo «UFAS».

Art. 10 Obbligo d’informare del datore di lavoro

L’articolo 10 secondo periodo dell’attuale OPP 2 stabilisce che il datore di lavoro «deve fornire all’ufficio di controllo le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35)». La riforma strutturale della LPP rende necessari due adeguamenti in questa disposizione: «ufficio di controllo» viene sostituito con «ufficio di revisione» e, nel rinvio, l’articolo 35 OPP 2 viene sostituito con il nuovo articolo 52c LPP che disciplina i compiti dell’ufficio di revisione.

Sezione 1: Organo supremo

Nel capitolo 3 (Organizzazione) viene inserita una nuova sezione affinché l’ordinanza contempli disposizioni esecutive, oltre che per l’ufficio di revisione e i periti in materia di previdenza professionale, anche per l’organo supremo.

Art. 33 Composizione dell’organo supremo

In seguito all’inserimento delle condizioni per l’abilitazione degli uffici di revisione direttamente nella legge (art. 52b LPP), il contenuto dell’attuale articolo 33 OPP 2 non ha più ragione d’essere (cfr. messaggio sulla riforma strutturale: FF 2007 pagg. 5213- 5214 e 5227-5228); al suo posto viene disciplinata la composizione dell’organo supremo.

Nelle Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni emanate dal Consiglio federale il 10 giugno 2005 si legge che l’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori giusta l’articolo 51 LPP non è garantita se l’organo paritetico superiore è composto soltanto da due membri. Con sole due persone nell’organo supremo, il processo di formazione delle opinioni o di elaborazione delle decisioni risulta inadeguato. La nuova OPP 2 stabilisce che l’organo supremo deve contare almeno quattro membri. L’autorità di vigilanza può ammettere un numero inferiore di membri solo in casi particolari e motivati, ad esempio se a causa della messa in liquidazione di un istituto di previdenza non si dovessero più individuare persone interessate a ricoprire questa funzione. Questa disposizione vale peraltro solo per l’organo supremo dell’istituto di previdenza e non per l’organo paritetico di una singola cassa pensioni.

Sezione 2: Ufficio di revisione

Il titolo della nuova sezione 2 è stato modificato (sostituzione di «Ufficio di revisione» con «Ufficio di controllo») per coerenza terminologica con gli articoli 52a - 52c LPP.

Art. 34 Indipendenza

L’indipendenza dell’ufficio di revisione viene rafforzata a beneficio di un migliore governo d'impresa nel 2° pilastro. Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 728 CO e ne adegua la formulazione al 2° pilastro.

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